Art. 9 
 
             Revoca del cofinanziamento successivamente 
                   alla stipula della convenzione 
 
  1. All'eventuale  revoca  del  cofinanziamento,  assegnato  con  il
decreto direttoriale di approvazione della  convenzione,  si  procede
con  decreto  ministeriale,  su  proposta   della   Commissione,   al
verificarsi di una delle seguenti inadempienze: 
    mancato inizio dei lavori [per gli interventi di cui alla lettera
A) e B) dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale  n.  937/2016]
ovvero mancata stipula dell'atto di acquisto [per gli  interventi  di
cui alla lettera C) dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n.
937/2016] entro i termini indicati al precedente art. 8,  comma  3  e
seguenti, ad eccezione dei casi in cui  il  beneficiario  fornisca  -
anche  su  richiesta  di  chiarimento  della  stessa  Commissione   -
documentazione che risulti adeguata a dimostrare la non imputabilita'
dell'inadempimento al beneficiario; 
    mancato rispetto dei termini  temporali  di  realizzazione  degli
interventi gia' rappresentati nel  cronogramma  di  cui  all'art.  5,
comma 5, lettera e), del decreto ministeriale n. 937/2016, inviato in
allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi  in
cui il beneficiario fornisca -  anche  su  richiesta  di  chiarimento
della stessa Commissione -  documentazione  che  risulti  adeguata  a
dimostrare la non imputabilita' dell'inadempimento al beneficiario; 
    mancato rispetto degli obblighi fissati nella convenzione di  cui
all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 937/2016 e posti  in
capo al soggetto destinatario del cofinanziamento. 
  2. Ai sensi dell'art. 8,  comma  4,  del  decreto  ministeriale  n.
937/2016, la violazione delle condizioni che  verranno  riportate  in
convenzione ai sensi del comma 2 del medesimo art. 8, dara'  luogo  a
sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al  ripristino  delle
originarie condizioni di diritto. Ai sensi  del  richiamato  comma  4
dell'art. 8,  del  decreto  ministeriale  n.  937/2016,  in  caso  di
anticipata perdita  di  disponibilita'  dell'immobile  da  parte  del
beneficiario del cofinanziamento, la somma ricevuta fino  al  momento
della disdetta deve  essere  integralmente  restituita  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.