Art. 9 
 
                      Assegno di ricollocazione 
 
  1. Nella  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  e
comunque non oltre il 31  dicembre  2021,  al  fine  di  ottenere  un
servizio  di  assistenza  intensiva  nella  ricerca  del  lavoro,  il
beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo  4,  comma  7,  a
stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi
trenta giorni dalla data di liquidazione  della  prestazione,  riceve
dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui  all'articolo  23
del decreto legislativo n. 150 del 2015,  graduato  in  funzione  del
profilo personale di occupabilita', da spendere presso i  centri  per
l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi  dell'articolo  12
del medesimo decreto legislativo. 
  2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui  al
comma 1 devono scegliere,  entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento
dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva,
prendendo appuntamento sul portale messo a  disposizione  dall'ANPAL,
anche per il tramite dei centri per l'impiego  o  degli  istituti  di
patronato convenzionati. Il servizio  ha  una  durata  di  sei  mesi,
prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte  dell'importo
dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni  dalla  richiesta,
il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione
del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto  a  rivolgersi  a  un  altro
soggetto erogatore. 
  3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: 
    a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1; 
    b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la
relativa   area,   con   eventuale   percorso   di   riqualificazione
professionale mirata  a  sbocchi  occupazionali  esistenti  nell'area
stessa; 
    c) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
svolgere le attivita' individuate dal tutor; 
    d) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4; 
    e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare
al centro per l'impiego e all'ANPAL  il  rifiuto  ingiustificato,  da
parte della persona interessata, di svolgere una delle  attivita'  di
cui alla lettera c), o di una offerta  di  lavoro  congrua,  a  norma
della lettera d), al fine  dell'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 7; 
    f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o
a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale
conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi. 
  4. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione  presso  un
soggetto  accreditato,  ((  il  Sistema  informativo  unitario  delle
politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione  ))  al  centro
per l'impiego con cui e' stato stipulato il Patto per  il  lavoro  o,
nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello nel cui  territorio
risiede il beneficiario. 
  5.  Le  modalita'   operative   e   l'ammontare   dell'assegno   di
ricollocazione  sono  definite  con   delibera   del   Consiglio   di
amministrazione dell'ANPAL, previa  approvazione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, sulla  base  dei  principi  di  cui
all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n.  150  del  2015.
Gli  esiti  della  ricollocazione  sono  oggetto  dell'attivita'   di
monitoraggio e valutazione comparativa  dei  soggetti  erogatori  del
servizio, di cui all'articolo  23,  comma  8,  del  predetto  decreto
legislativo n. 150 del 2015. 
  6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a valere  sul
Fondo per le politiche attive del  lavoro,  di  cui  all'articolo  1,
comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL  provvede  a
monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni  mensili  al
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed
in base a  previsioni  statistiche  effettuate  tenendo  conto  della
percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende  l'erogazione
di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico  di
esaurimento delle risorse. 
  ((  6-bis.  Al  fine  di  consentire  all'Istituto   nazionale   di
statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni  e  delle
previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda
necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste
dal presente decreto, al decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 6, comma 1,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati  informativi,
anche in forma individuale, relativi all'amministrazione  o  all'ente
di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione  della  propria
attivita'  istituzionale  o  raccolti  per   finalita'   statistiche,
necessari  per  i  trattamenti  statistici  previsti  dal   programma
statistico nazionale. Previa richiesta in cui  siano  esplicitate  le
finalita' perseguite, gli uffici di statistica forniscono al  Sistema
statistico nazionale i dati raccolti per finalita' statistiche, anche
in  forma  individuale,  necessari  per  i   trattamenti   statistici
strumentali  al  perseguimento  delle  finalita'  istituzionali   del
soggetto richiedente»; 
  b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 e'
effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge». 
  c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui
all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici  di
interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo  2-sexies,  comma
2, lettera  cc),  del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  in
conformita' all'articolo  108  del  medesimo  codice,  nel  programma
statistico nazionale sono specificati i tipi di dati,  le  operazioni
eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e
le liberta' degli interessati, qualora non siano individuati  da  una
disposizione di legge  o  di  regolamento.  Il  programma  statistico
nazionale, adottato sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati
personali,  indica  le  misure  tecniche  e  organizzative  idonee  a
garantire  la  liceita'  e  la  correttezza  del   trattamento,   con
particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e,  per
ciascun  trattamento,  le  modalita',  le  categorie   dei   soggetti
interessati,  le  finalita'  perseguite,  le  fonti  utilizzate,   le
principali  variabili  acquisite,  i  tempi  di  conservazione  e  le
categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per  i  trattamenti  dei
dati personali di cui all'articolo 10  del  citato  regolamento  (UE)
2016/679  effettuati  per  fini  statistici  di  interesse   pubblico
rilevante ai sensi del citato articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera
cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del  2003  trova
applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice» )). 
  7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di
ricollocazione ai soggetti di  cui  all'articolo  23,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa.