Art. 9 Confronti elettorali dei rappresentanti nazionali di lista 1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto e procedendo a ritroso dall'ultimo giorno di campagna elettorale, una serie di confronti elettorali riservati ad almeno tre rappresentanti nazionali di lista o altri candidati da essi delegati e dedicati all'analisi di tematiche incentrate sull'attualita' politica in vista delle elezioni. Qualora nella stessa serata sia trasmesso piu' di un confronto, le trasmissioni devono essere consecutive; l'ordine di trasmissione dei confronti elettorali e' determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per primi i confronti elettorali dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio. 2. Ciascun confronto ha una durata di trenta minuti ed e' trasmesso tra le ore 21 e le ore 23, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'art. 8, in orari non coincidenti. 3. Le modalita' di svolgimento e l'organizzazione dei confronti elettorali sono individuate dalla RAI, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2. 4. I confronti sono trasmessi di norma in diretta e sono organizzati in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parita' di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. 5. Ai confronti elettorali di cui al presente articolo si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera. Le modalita' applicative sono definite ai sensi dell'art. 13, comma 4.