Art. 9 Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 1. Per fruire della detrazione, di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, inserito dall'art. 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i pagamenti sono effettuati dai contribuenti, sia soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il pagamento, ai sensi del periodo precedente, non e' richiesto per i versamenti da effettuare, con modalita' obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente e' tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute. 2. Ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all'art. 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la parte relativa alla detrazione dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale, il valore in Kw della potenza addizionale e' arrotondato al numero intero piu' vicino. 3. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.