Art. 9 Assegno di ricollocazione 1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del profilo personale di occupabilita', da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. 2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore. 3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1; b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa; c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor; d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4; e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attivita' di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7; f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi. 4. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione al centro per l'impiego con cui e' stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario. 5. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attivita' di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all'articolo 23, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015. 6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL provvede a monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse. 6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attivita' istituzionale o raccolti per finalita' statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalita' perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalita' statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente»; b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge». c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformita' all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le liberta' degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceita' e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalita', le categorie dei soggetti interessati, le finalita' perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice». 7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa.
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015: «Art. 23 (Assegno di ricollocazione). - 1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi e' riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilita', spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei limiti delle disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24. 2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 20, comma 4. 3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. 4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore accreditato e' riservata al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione. Il servizio e' richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno. 5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1; b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa; c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor; d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25; e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attivita' di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8; f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi. 6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso e' tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Il centro per l'impiego e' di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio. 7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi: a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto; b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicita' dell'attivita', considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attivita' propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale; c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilita'; d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore; e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto. 8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilita'. A tal fine, l'ANPAL istituisce un sistema informatico al quale i centri per l'impiego e i soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a conferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL segnala ai soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli elementi di criticita' riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla facolta' di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.». - Per il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4. - Si riporta l'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014): «215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, puo' essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.». - Si riporta l'articolo 6, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda: a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale; b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attivita' istituzionale o raccolti per finalita' statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalita' perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalita' statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente ; c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.". 2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale. 3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale. 4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge. 5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17. 6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attivita' svolta.». - Si riporta l'articolo 6-bis, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dalla presente legge: «Art. 6-bis (Trattamenti di dati personali). - 1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi. 1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformita' all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le liberta' degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceita' e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalita', le categorie dei soggetti interessati, le finalita' perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice. 2. 3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se cio' e' previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento. 4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualita', al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, e' chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando cio' non e' possibile, e' resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta. 5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilita' non sia piu' necessaria per i propri trattamenti statistici. 6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che cio', in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalita' che non richiedano il loro utilizzo. 7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici. 8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.". - Si riportano gli articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE): «Art. 9 (Trattamento di categorie particolari di dati personali). - 1. E' vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonche' trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o piu' finalita' specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1; b) il trattamento e' necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; c) il trattamento e' necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacita' fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; d) il trattamento e' effettuato, nell'ambito delle sue legittime attivita' e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalita' politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalita' e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato; e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; f) il trattamento e' necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorita' giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; g) il trattamento e' necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalita' perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; h) il trattamento e' necessario per finalita' di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacita' lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanita', fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; i) il trattamento e' necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualita' e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato, in particolare il segreto professionale; j) il trattamento e' necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformita' dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che e' proporzionato alla finalita' perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalita' di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilita' di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti. 4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.» «Art. 10 (Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati). - Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorita' pubblica o se il trattamento e' autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorita' pubblica.». - Si riportano gli articoli 2- sexies, comma 2, lettera cc), 2-octies e 108 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE): «Art. 2-sexies.(Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). - (Omissis). 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: (Omissis). cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan); (Omissis).» «Art. 2-octies. (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati). - In vigore dal 19 settembre 2018 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica, e' consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. 2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonche' le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare: a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento; b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilita', requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti; d) l'accertamento di responsabilita' in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonche' la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attivita' assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto; i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti; l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalita' delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo. 4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2. 5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-sexies. 6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.» «Art. 108 (Sistema statistico nazionale). - In vigore dal 19 settembre 2018 1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.».