Art. 9-bis Disposizioni in materia di istituti di patronato 1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «almeno otto Paesi stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro Paesi stranieri»; b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole: «inferiore all'1,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore allo 0,75 per cento»; c) all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole: «almeno otto Stati stranieri » sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro Paesi stranieri».
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 2, comma 1 e 16, comma 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), come modificati dalla presente legge: «Art. 2 (Soggetti promotori). - 1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che: a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni; b) abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri ; c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale; d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalita' assistenziali.» «Art. 16 (Commissariamento e scioglimento). - (Omissis). 2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale e' sciolto ed e' nominato un liquidatore nel caso in cui: a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3; b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo; c) l'istituto non sia piu', per qualsiasi motivo, in grado di funzionare; c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attivita' rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore allo 0,75 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attivita' dell'anno 2016, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attivita', oltre che a livello nazionale, anche in almeno quattro Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.».