Art. 9 
 
               Trasmissioni televideo per i non udenti 
 
  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in
aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni  da
parte delle persone diversamente  abili  previste  dal  contratto  di
servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione  di  pagine
di televideo recanti l'illustrazione  dei  programmi  delle  liste  e
delle loro principali iniziative nel corso della campagna  elettorale
e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine  per
la presentazione delle candidature.