Art. 9 Attivita' commissioni degustazione - Criteri e procedure 1. Il segretario della commissione assicura il rispetto delle procedure tecniche di degustazione, predisponendo, d'intesa col presidente, il piano di attivita' della commissione e cura lo svolgimento di ciascuna seduta di degustazione. 2. Il segretario della commissione di degustazione esplica le seguenti funzioni: a) cura, nell'ambito del competente organismo di controllo, la presa in carico dei campioni mediante la loro registrazione cronologica su apposito registro di carico, nonche' la conservazione dei campioni stessi; b) convoca la commissione e, in apertura di seduta, verifica il numero legale; c) predispone la preparazione dei campioni ai fini della degustazione, attivando tutte le misure necessarie a garantire l'anonimato degli stessi; d) assiste alle riunioni della commissione di degustazione, ne redige i relativi verbali, comunica le risultanze all'organismo di controllo. 3. La degustazione ha luogo su campioni resi anonimi dal segretario della commissione. 4. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza del presidente e di quattro componenti. In caso di impedimento del presidente, questi e' sostituito dal relativo supplente. In caso di impedimento di uno o piu' componenti, gli stessi sono sostituiti da altri componenti scelti con i criteri di cui all'art. 7, comma 6. Il giudizio e' espresso a maggioranza. Nel caso in cui sia impossibile sostituire un componente assente, la commissione puo' funzionare con quattro componenti compreso il presidente. In tale fattispecie, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 5. Nel corso di una riunione non possono essere assoggettati ad esame piu' di venti campioni. La stessa commissione puo' effettuare, nell'arco di una giornata, non piu' di due riunioni, previo congruo intervallo tra le stesse. 6. Per ogni campione degustato e' compilata apposita scheda individuale di valutazione, secondo il modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. Dalla scheda risulta: a) la data della riunione della commissione; b) il giudizio espresso, che puo' essere di «idoneita'», di «rivedibilita'», o di «non idoneita'»; c) in caso di giudizio di «rivedibilita'» o di «non idoneita'», l'indicazione, nelle apposite sezioni, di uno o piu' difetti e la relativa natura; d) la firma del presidente e del commissario. In caso di giudizio di «rivedibilita'» o di «non idoneita'» e' compilata una scheda riepilogativa, conforme all'allegato 3-bis, contenente gli elementi rilevati dalle sezioni «difetti» e «natura» delle schede individuali, da firmare da parte del presidente e del segretario della commissione. 7. Nel caso di giudizio di «idoneita'» l'organismo di controllo inserisce la certificazione positiva per la relativa partita nel registro telematico. 8. Nei casi di giudizio di «rivedibilita'» e di «non idoneita'», la comunicazione all'interessato e' effettuata dall'organismo di controllo, a mezzo posta elettronica certificata, entro cinque giorni dall'emanazione del giudizio e contiene le motivazioni tecniche del giudizio. 9. Qualora il campione risulti «rivedibile», l'interessato puo' richiedere, previa effettuazione delle pratiche enologiche ammesse, una nuova campionatura per il definitivo giudizio entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione. In tal caso deve essere ripetuta anche l'analisi chimico-fisica. Per il prelievo dei nuovi campioni, per l'espletamento dell'analisi chimico-fisica e dell'esame organolettico valgono gli stessi termini e condizioni previsti per la prima campionatura. In caso di nuovo giudizio di «rivedibilita'», il medesimo e' da considerare di «non idoneita'». 10. Trascorso il termine stabilito dal comma 9, la partita per la quale non sia stata richiesta nuova campionatura e' da considerare «non idonea» e l'organismo di controllo effettua entro cinque giorni la relativa comunicazione alla ditta interessata e inserisce detta attestazione di «non idoneita'» nel registro telematico. 11. Qualora il campione sia giudicato «non idoneo», l'interessato puo' presentare ricorso alla commissione di appello di cui al successivo art. 13, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 12. Nel caso di mancato ricorso o di conferma del giudizio di «non idoneita'» da parte della commissione di appello, l'interessato provvede alla riclassificazione della relativa partita di vino in conformita' alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.