Art. 9. Trattazione del reclamo 1. L'esame del reclamo, nel corso dell'istruttoria preliminare e del successivo procedimento amministrativo eventualmente avviato, e' orientato a criteri di semplicita' delle forme osservate, di celerita' ed economicita', anche in riferimento al contraddittorio. Resta fermo quanto stabilito all'art. 15 in relazione alla trattazione dei reclami aventi ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del RGPD. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 57, paragrafo 4, del RGPD, e dall'art. 156, comma 8, del codice, il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa al quale il reclamo e' assegnato cura l'istruttoria senza richiedere alcun contributo spese. 3. Il responsabile del procedimento procede, in riferimento alle formalita' da osservare, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli avvisi alle parti, alle comunicazioni interlocutorie previste e al diritto di visione degli atti.