(Regolamento-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
                       Trattazione del reclamo 
 
    1. L'esame del reclamo, nel corso dell'istruttoria preliminare  e
del successivo procedimento amministrativo eventualmente avviato,  e'
orientato  a  criteri  di  semplicita'  delle  forme  osservate,   di
celerita' ed economicita', anche in riferimento  al  contraddittorio.
Resta  fermo  quanto  stabilito  all'art.  15   in   relazione   alla
trattazione  dei  reclami  aventi  ad  oggetto  la  violazione  degli
articoli da 15 a 22 del RGPD. 
    2. Salvo quanto previsto dall'art. 57, paragrafo 4, del  RGPD,  e
dall'art. 156, comma 8, del codice, il dipartimento, servizio o altra
unita'  organizzativa  al  quale  il  reclamo   e'   assegnato   cura
l'istruttoria senza richiedere alcun contributo spese. 
    3. Il responsabile del procedimento procede, in riferimento  alle
formalita' da osservare, nel rispetto delle disposizioni di cui  alla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  con
particolare riguardo  agli  avvisi  alle  parti,  alle  comunicazioni
interlocutorie previste e al diritto di visione degli atti.