Art. 9 Variazioni 1. Le variazioni riguardanti i progetti o le imprese proponenti devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dello sviluppo economico e accompagnate da idonea relazione tecnica e documentazione. 2. Il Ministero, qualora le variazioni siano tali da compromettere o modificare sostanzialmente la realizzazione del progetto approvato, le sottopone all'esame del Comitato e di adottare i provvedimenti del caso, ivi compresa la revoca totale o parziale del finanziamento.