Art. 9 
 
                             Variazioni 
 
  1. Le variazioni riguardanti i progetti  o  le  imprese  proponenti
devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dello  sviluppo
economico   e   accompagnate   da   idonea   relazione   tecnica    e
documentazione. 
  2. Il Ministero, qualora le variazioni siano tali da  compromettere
o modificare sostanzialmente la realizzazione del progetto approvato,
le sottopone all'esame del Comitato e di adottare i provvedimenti del
caso, ivi compresa la revoca totale o parziale del finanziamento.