Art. 9 
 
        Operativita' in Italia delle imprese di assicurazione 
               del Regno Unito dopo la data di recesso 
 
  1. Le imprese del Regno Unito  che,  alla  data  di  recesso,  sono
abilitate ad esercitare l'attivita' assicurativa nel territorio della
Repubblica  in  regime  di  stabilimento  o  libera  prestazione  dei
servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24  del  Codice
delle  assicurazioni  private,  sono   cancellate,   a   tale   data,
dall'Elenco delle imprese UE di cui all'art. 26 del Codice.  Al  fine
di garantire la continuita' dei servizi nei confronti di  contraenti,
assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali  imprese
proseguono, nel periodo transitorio,  l'attivita'  nei  limiti  della
gestione dei contratti e  delle  coperture  in  corso  alla  data  di
recesso  senza  assumere  nuovi  contratti,  ne'   rinnovare,   anche
tacitamente, contratti esistenti. Della  prosecuzione  temporanea  di
tale operativita' l'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
(IVASS) da' adeguata evidenza al pubblico. 
  2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all'IVASS, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano
contenente le misure  di  gestione  che  consentono  alle  stesse  di
procedere con regolarita' e speditezza alla corretta  esecuzione  dei
contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi  i
pagamenti dei sinistri.  L'IVASS  puo'  in  ogni  momento  richiedere
all'impresa aggiornamenti e  integrazioni  al  piano  presentato.  Se
l'impresa non riesce ad  assicurare  la  completa  realizzazione  del
piano entro il termine del  periodo  transitorio  ne  da'  tempestiva
notizia all'IVASS, al piu' tardi nei  novanta  giorni  antecedenti  a
tale data, presentando istanza di proroga. L'istanza e' adeguatamente
motivata dall'impresa, in ragione della  struttura,  articolazione  e
durata in  un  arco  temporale  pluriennale  dei  contratti  e  delle
coperture in essere. L'IVASS valuta l'istanza, nonche' le  iniziative
da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e
aventi  diritto  a  prestazioni   assicurative,   anche   consultando
l'Autorita' di vigilanza competente dello  Stato  di  origine.  Entro
quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui  al  comma  1
informano,   anche   mediante   comunicazione   sul   proprio    sito
istituzionale,  contraenti,  assicurati  e  altri  aventi  diritto  a
prestazioni  assicurative  del  regime  di   operativita'   ad   esse
applicabile.  Le  imprese  di  cui  al  comma   1   effettuano   tale
comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della  data  di
recesso, agli adempimenti informativi richiesti  dalle  autorita'  di
settore. 
  3. A partire dalla data di  recesso  il  contraente  puo'  recedere
senza oneri aggiuntivi  dai  contratti  che  hanno  durata  superiore
all'anno, dandone  comunicazione  scritta  all'impresa  o  esercitare
altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di
tacito rinnovo  perdono  efficacia.  Il  recesso  del  contraente  ha
effetto dalla scadenza della prima annualita' successiva alla data di
recesso. 
  4. Alle imprese di cui  al  comma  1  nel  periodo  transitorio  si
continuano ad applicare le  disposizioni  di  cui  all'art.  193  del
Codice delle assicurazioni  private  e  ogni  altra  disposizione  in
materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data
di recesso. L'IVASS puo' applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII
del medesimo Codice. 
  5.  Al  fine  di  assicurare  lo   scambio   informativo   per   la
realizzazione di quanto previsto dai commi  1  e  2,  si  applica  la
disposizione  di  cui  all'art.  10,  comma  8,  del   Codice   delle
assicurazioni private. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 23,  24  e
          26 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005: 
              "Art. 23. Attivita' in regime di stabilimento 
              1. L'accesso all'attivita' dei rami  vita  o  dei  rami
          danni  in  regime  di  stabilimento  nel  territorio  della
          Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in
          un altro Stato membro, e'  subordinato  alla  comunicazione
          all'IVASS, da parte dell'autorita'  di  vigilanza  di  tale
          Stato, delle  informazioni  e  degli  adempimenti  previsti
          dalle   disposizioni   dell'ordinamento   comunitario.   Se
          l'impresa  si  propone  di  assumere   rischi   concernenti
          l'assicurazione obbligatoria della  responsabilita'  civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei
          natanti, la  comunicazione  include  la  dichiarazione  che
          l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano
          e aderente al  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
          strada. 
              1-bis.   E'   considerato   esercizio    dell'attivita'
          assicurativa in regime di stabilimento ai sensi  del  comma
          1,  anche  in  assenza  di  succursali,  agenzie   o   sedi
          secondarie, qualsiasi presenza  permanente  nel  territorio
          della Repubblica, inclusa l'organizzazione di  un  semplice
          ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero
          da una persona indipendente ma incaricata di agire in  modo
          permanente per conto dell'impresa stessa. 
              2. Il rappresentante  generale  della  sede  secondaria
          deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
          anche i poteri di rappresentare  l'impresa  in  giudizio  e
          davanti a tutte  le  autorita'  della  Repubblica,  nonche'
          quello di concludere e  sottoscrivere  i  contratti  e  gli
          altri  atti  relativi   alle   attivita'   esercitate   nel
          territorio della  Repubblica.  Il  rappresentante  generale
          deve avere domicilio all'indirizzo della  sede  secondaria.
          Qualora la rappresentanza  sia  conferita  ad  una  persona
          giuridica, questa deve avere la sede legale nel  territorio
          della Repubblica e deve a sua volta designare come  proprio
          rappresentante una persona fisica che  abbia  domicilio  in
          Italia e che  sia  munita  di  un  mandato  comprendente  i
          medesimi poteri. 
              3.  Nel  termine  di  trenta  giorni  dalla   data   di
          ricevimento    della    comunicazione    l'IVASS     indica
          all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la
          normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che
          l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'. 
              4. L'impresa di cui al comma 1 puo' insediare  la  sede
          secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della
          Repubblica dal momento  in  cui  riceve  dall'autorita'  di
          vigilanza  dello  Stato   di   origine   la   comunicazione
          dell'IVASS ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza  del
          termine di cui al comma 3. 
              5.  L'impresa  di  cui  al  comma  1,  qualora  intenda
          modificare la comunicazione effettuata, ne informa  l'IVASS
          almeno trenta  giorni  prima  di  mettere  in  atto  quanto
          comunicato. L'IVASS valuta la rilevanza delle  informazioni
          ricevute in relazione alla permanenza dei  presupposti  che
          hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se
          del caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro
          interessato." 
              "Art. 24. Attivita' in regime di prestazione di servizi 
              1. L'accesso all'attivita' dei rami  vita  o  dei  rami
          danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi  nel
          territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente
          la sede legale in un altro  Stato  membro,  e'  subordinato
          alla comunicazione all'IVASS, da  parte  dell'autorita'  di
          vigilanza  di  tale  Stato,  delle  informazioni  e   degli
          adempimenti previsti  dalle  disposizioni  dell'ordinamento
          comunitario. Se l'impresa si  propone  di  assumere  rischi
          concernenti     l'assicurazione     obbligatoria      della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti,  la  comunicazione  include
          l'indicazione   del   nominativo    e    l'indirizzo    del
          rappresentante  per  la  gestione  dei   sinistri   e   una
          dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio
          centrale italiano e aderente al Fondo di  garanzia  per  le
          vittime della strada. 
              2.  L'impresa  di  cui  al  comma   1   puo'   iniziare
          l'attivita' dal momento in  cui  l'IVASS  attesta  di  aver
          ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello
          Stato di origine di cui al comma 1. 
              3. L'impresa di cui  al  comma  1  comunica  all'IVASS,
          attraverso l'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro
          d'origine,  ogni  modifica  che  intende   apportare   alla
          comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica
          in regime di liberta' di prestazione di servizi. 
              4." 
              "Art. 26. Elenco delle imprese comunitarie operanti  in
          Italia 
              1.  L'IVASS  pubblica,  in  appendice  all'albo   delle
          imprese  di  assicurazione  comunitarie,   l'elenco   delle
          imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami  vita  e
          dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di
          stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 193 del  citato
          decreto legislativo n. 209 del 2005: 
              "Art. 193. Imprese  di  assicurazione  di  altri  Stati
          membri 
              1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale
          in  altri  Stati  membri  sono  soggette   alla   vigilanza
          prudenziale dell'autorita'  dello  Stato  membro  d'origine
          anche per l'attivita' svolta, in regime di stabilimento  od
          in regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi,  nel
          territorio della Repubblica. 
              1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che  le
          attivita' dell'impresa di assicurazione di cui al  comma  1
          possa eventualmente compromettere la solidita'  finanziaria
          della stessa, ne informa  l'autorita'  di  vigilanza  dello
          Stato membro di origine di tale impresa. 
              2. Fermo quanto disposto al comma 1,  l'IVASS,  qualora
          accerti che l'impresa  di  assicurazione  non  rispetta  le
          disposizioni  della  legge  italiana  che  e'   tenuta   ad
          osservare,  ne  contesta  la  violazione  e  le  ordina  di
          conformarsi alle norme di legge e di attuazione. 
              3. Qualora l'impresa non  si  conformi  alle  norme  di
          legge e di attuazione, l'IVASS ne  informa  l'autorita'  di
          vigilanza dello Stato  membro  di  origine,  chiedendo  che
          vengano adottate le misure  necessarie  a  far  cessare  le
          violazioni. 
              4.   Quando   manchino   o   risultino   inadeguati   i
          provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando
          le irregolarita' commesse  possano  pregiudicare  interessi
          generali, ovvero nei casi di urgenza per  la  tutela  degli
          interessi degli assicurati e degli altri aventi  diritto  a
          prestazioni  assicurative,  l'IVASS   puo'   adottare   nei
          confronti  dell'impresa  di  assicurazione,   dopo   averne
          informato l'autorita' di vigilanza dello  Stato  membro  di
          origine, le  misure  necessarie,  compreso  il  divieto  di
          stipulare nuovi contratti in regime di  stabilimento  o  di
          liberta' di prestazione di servizi con gli effetti  di  cui
          all'art. 167. L'IVASS puo' rinviare la  questione  all'AEAP
          conformemente  all'art.  19   del   regolamento   (UE)   n.
          1094/2010. 
              5. Qualora l'impresa di assicurazione che  ha  commesso
          l'infrazione  operi  attraverso  una  sede   secondaria   o
          possieda beni nel territorio della Repubblica, le  sanzioni
          amministrative applicabili in base alle disposizioni  della
          legge  italiana  sono  adottate  nei  riguardi  della  sede
          secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia. 
              6. Le misure  che  comportano  sanzioni  o  restrizioni
          all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di
          liberta'  di  prestazione  di   servizi   sono   notificate
          all'impresa interessata. Nelle  comunicazioni  con  l'IVASS
          l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana. 
              7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione,  a
          spese  dell'impresa  di  assicurazione,  su  quotidiani   o
          attraverso altri sistemi  di  pubblicita'  individuati  nel
          provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario.
          Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa  l'autorita'  di
          vigilanza dello Stato membro di origine. 
              7-bis,  L'impresa  di   assicurazione   e'   tenuta   a
          presentare tutti i documenti  ad  essa  richiesti  ai  fini
          dell'applicazione dei commi da 1 a 7.". 
              Il titolo XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI  SANZIONATORI)
          del citato decreto legislativo n. 209  del  2005  comprende
          gli articoli da  305  a  331-bis  ed  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre  2005,  n.  239,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'art.  10
          del citato decreto legislativo n. 209 del 2005: 
              "Art. 10. Segreto d'ufficio 
              1. - 7. (Omissis). 
              8.  Nell'ambito  di  accordi  di   cooperazione   e   a
          condizione di reciprocita' e  di  equivalenti  obblighi  di
          riservatezza, l'IVASS puo' scambiare  informazioni  con  le
          autorita' competenti degli Stati terzi rispetto  all'Unione
          europea. 
              (Omissis).".