Art. 9 Specificita' degli elenchi 1. Gli elenchi disciplinati dal presente decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 22 luglio 2014, n. 110, non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilita' di esercitare la professione e l'indicazione dei requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalita' diverse da quelle regolate dal presente decreto.