Art. 9 
 
       Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo 
 
  1. Dopo l'art. 4-bis  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.  91,  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  4-ter  (Misure  a  sostegno  delle   imprese   del   settore
agrumicolo). - 1. Al fine di contribuire  alla  ristrutturazione  del
settore agrumicolo, e' riconosciuto, nel limite complessivo di  spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un  contributo  destinato  alla
copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per  gli  interessi
dovuti per l'anno 2019 sui  mutui  bancari  contratti  dalle  imprese
entro la data del 31 dicembre 2018. 
  2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo e'  concesso
((ad ogni singolo produttore in ammontare  proporzionale  alla  media
produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi
tre anni, nel rispetto  di  tutte  le  disposizioni  stabilite))  dai
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  de
minimis. 
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione
«Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per
le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.». 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari forestali e del  turismo,  adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
per la concessione del  contributo  di  cui  al  comma  1  e  per  la
disciplina  dell'istruttoria  delle  relative  richieste,  nonche'  i
relativi casi di revoca e decadenza. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
          5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge il 2 luglio 2015, n. 91 recante «Disposizioni urgenti
          in materia di rilancio dei settori agricoli  in  crisi,  di
          sostegno  alle  imprese  agricole  colpite  da  eventi   di
          carattere  eccezionale   e   di   razionalizzazione   delle
          strutture ministeriali»,  come  introdotto  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 4-bis.  (Misure  a  sostegno  delle  imprese  del
          settore olivicolo-oleario). - 1.  Al  fine  di  contribuire
          alla  ristrutturazione   del   settore   olivicolo-oleario,
          considerate  le  particolari  criticita'  produttive  e  la
          necessita' di recupero e  rilancio  della  produttivita'  e
          della competitivita', in crisi anche a causa  degli  eventi
          atmosferici avversi e delle infezioni di  organismi  nocivi
          ai vegetali, e' riconosciuto,  nel  limite  complessivo  di
          spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019,  un  contributo
          destinato alla copertura,  totale  o  parziale,  dei  costi
          sostenuti per gli interessi  dovuti  per  l'anno  2019  sui
          mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del  31
          dicembre 2018. 
              2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso ad  ogni
          singolo produttore in ammontare  proporzionale  alla  media
          produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi
          tre anni, nel rispetto di tutte le  disposizioni  stabilite
          dai regolamenti (UE) n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
          Commissione,    del    18    dicembre    2013,     relativi
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 
              3. Agli oneri previsti per  l'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
          Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi
          da ripartire"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e
          del turismo.».