Art. 9 Superamento del limite di produzione annua di birra del microbirrificio 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 5, se dalla dichiarazione di cui all'art. 8, comma 2, risulta che l'esercente il microbirrificio ha prodotto un quantitativo di birra superiore a 10.000 ettolitri, l'Ufficio competente impartisce al medesimo esercente le prescrizioni necessarie a consentire di adeguare l'assetto del deposito fiscale a quello configurato dalle pertinenti disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 153/2001, fissando un tempo congruo per l'adeguamento stesso, non superiore in ogni caso a duecentodieci giorni.