Art. 9 
 
               Requisiti di competenza, indipendenza, 
                       onorabilita' e probita' 
 
  1.  I  componenti  della  Commissione  tecnica,  in  possesso   dei
requisiti previsti dal presente articolo al momento  della  nomina  e
durante  l'intera  durata   dell'incarico,   devono   possedere   una
qualificata esperienza accademica o  di  patrocinio  legale,  o  aver
svolto funzioni giurisdizionali ovvero decisionali  presso  organismi
di composizione o risoluzione delle controversie. 
  2. Non possono essere componenti della Commissione  tecnica  coloro
che ricoprono o hanno ricoperto incarichi che  possano  compromettere
la loro indipendenza di giudizio, dato il coinvolgimento dei suddetti
incarichi rispetto agli  specifici  fatti  oggetto  di  accertamento,
nonche' coloro che: 
    a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in  un'altra
delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile; 
    b) sono stati condannati: 
      1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in
materia   societaria   e   fallimentare,    bancaria,    finanziaria,
assicurativa,  di   servizi   di   pagamento,   antiriciclaggio,   di
intermediari abilitati all'esercizio dei servizi  di  investimento  e
delle gestioni  collettive  del  risparmio,  di  mercati  e  gestione
accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio,
di emittenti nonche' per uno  dei  delitti  previsti  dagli  articoli
270-bis,   270-ter,    270-quater,    270-quater.1,    270-quinquies,
270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis,  416-ter,
418, 640 del codice penale; 
      2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un  anno,  per
un  delitto  contro  la  pubblica  amministrazione,  contro  la  fede
pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 
      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo; 
    c)  sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  disposte
dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo   6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    d) si trovano in stato di interdizione  temporanea  dagli  uffici
direttivi  delle  persone  giuridiche  e  delle  imprese  ovvero   di
interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo ai  sensi  dell'art.  144-ter,
comma 3, del Testo unico bancario e  dell'art.  190-bis,  commi  3  e
3-bis, del Testo unico della finanza, o in una  delle  situazioni  di
cui all'art. 187-quater del Testo unico della finanza. 
  3. Non possono essere componenti della Commissione  tecnica  coloro
ai quali sia stata applicata con sentenza su  richiesta  delle  parti
ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste: 
    a) dal comma 1, lettera b),  numero  1),  se  di  durata  pari  o
superiori a un anno, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi
dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; 
    b) dal comma 1, lettera b), numero 2) e numero 3),  nella  durata
in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi
dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.