Art. 9 
 
Ulteriori disposizioni  in  tema  di  collaborazione  e  supporto  ai
                             Commissari 
 
  1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Commissario ad acta,  i
Commissari straordinari e i Commissari straordinari  di  liquidazione
possono  avvalersi  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  per   lo
svolgimento di attivita' dirette al  contrasto  delle  violazioni  in
danno degli interessi economici e finanziari connessi  all'attuazione
del piano di rientro  dai  disavanzi  del  Servizio  sanitario  nella
Regione. A  tal  fine,  il  Corpo  della  Guardia  di  finanza  opera
nell'ambito delle autonome competenze  istituzionali,  esercitando  i
poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  Ministero  della  salute
stipula apposita convenzione con la Guardia di finanza, con la  quale
sono stabilite le  modalita'  operative  della  collaborazione  e  le
procedure di ristoro degli oneri sostenuti dal Corpo, anche  a  norma
dell'articolo 2133 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
mediante applicazione di quanto disposto dall'articolo 27,  comma  2,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
  3. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa nel  limite
massimo di euro 160.000 per l'anno 2019 e di euro 320.000 per  l'anno
2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68  reca
          «Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia   di
          finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000,  n.
          78». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2133  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
                «Art. 2133 (Permute). - 1. Per il contenimento  delle
          relative   spese    di    potenziamento,    ammodernamento,
          manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in
          dotazione, la facolta' di cui all'art. 545,  di  stipulare,
          nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi
          ad oggetto  la  permuta  di  materiali  o  prestazioni  con
          soggetti pubblici e privati compete anche  al  Corpo  della
          Guardia di finanza. A tale fine  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni del regolamento, a  norma  del
          comma 2 dell'art. 545.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2 della legge
          23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria per il 2000). 
                «Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione  in
          materia contabile). - (Omissis). 
              2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme
          dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per
          prestazioni e servizi resi  dalle  Forze  di  polizia  sono
          versate   in   apposita   unita'   previsionale   di   base
          dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, alle  pertinenti
          unita'   previsionali   di   base   delle   amministrazioni
          interessate.».