Art. 9 Natura ed organi di amministrazione del Fondo 1. Il Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) costituisce un patrimonio separato privo di personalita' giuridica. CSEA gestisce il Fondo e concede le garanzie nel rispetto dei criteri del presente decreto, nonche' del decreto di cui al precedente art. 6. CSEA, inoltre, definisce le modalita' operative in coerenza con quelle individuate dall'ARERA ai sensi dell'art. 7 e provvede, altresi', al monitoraggio degli interventi del Fondo e del rispetto delle condizioni e dei termini della garanzia assegnata. 2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni dell'art. 58 della legge n. 221 del 2015 che, come modificate dall'art. 1, comma 522, della legge n. 205 del 2017, ha previsto la garanzia dello Stato sugli interventi effettuati dal Fondo, nonche' dei principi e dei criteri previsti nel presente decreto e nel decreto di cui al precedente art. 6, ARERA istituisce un Comitato di valutazione del rischio presso CSEA. Il Comitato e' presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' composto da esperti in valutazione dei rischi finanziari in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, nonche' da un esperto indipendente. La partecipazione al Comitato di valutazione del rischio dei rappresentanti dei Ministeri e' a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. 3. Il Comitato di valutazione del rischio esprime il parere in ordine alle modalita' operative del Fondo ed alle proposte di interventi da ammettere a garanzia di rimborso del credito, tenendo conto dei criteri di priorita' definiti all'art. 5 e verificando la conformita' delle richieste alle previsioni contenute nel presente decreto e nel provvedimento di cui all'art. 6.