Art. 9 Disposizione transitoria 1. Le sigarette e il tabacco da arrotolare fabbricati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2019 che non recano un elemento di sicurezza a norma del presente decreto, possono essere immessi in consumo o rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2020. 2. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare fabbricati o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2024 che non recano un elemento di sicurezza a norma della presente decisione possono essere immessi in consumo o rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2026.