Art. 9 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Le sigarette e il tabacco da arrotolare fabbricati nell'Unione o
importati nell'Unione prima del 20 maggio  2019  che  non  recano  un
elemento di sicurezza a norma del presente  decreto,  possono  essere
immessi in consumo o rimanere in libera pratica  fino  al  20  maggio
2020. 
  2. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco  da
arrotolare fabbricati o importati nell'Unione  prima  del  20  maggio
2024 che non recano un elemento di sicurezza a norma  della  presente
decisione possono essere immessi in  consumo  o  rimanere  in  libera
pratica fino al 20 maggio 2026.