Art. 9 
 
           Richiesta ed emissione di IU a livello unitario 
 
  1.  I  fabbricanti  e  gli  importatori   inviano   una   richiesta
all'emittente di identificativi competente per l'emissione degli IU a
livello unitario di cui all'art. 8. Le richieste sono introdotte  per
via elettronica conformemente all'art. 36. 
  2. I fabbricanti e gli importatori che introducono  tale  richiesta
trasmettono le informazioni di  cui  all'allegato  II,  capitolo  II,
sezione 2, punto 2.1, nel formato ivi indicato. 
  3. L'emittente di identificativi, entro due giorni  lavorativi  dal
ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato: 
    a) genera i codici di cui all'art. 8, comma 2; 
    b) trasmette i codici e le informazioni di  cui  al comma  2  del
presente articolo  tramite  il  router  al  repertorio  primario  del
fabbricante o dell'importatore richiedente, a norma dell'art. 26; e 
    c) trasmette i  codici  per  via  elettronica  al  fabbricante  o
all'importatore richiedente. 
  4. Entro un giorno  lavorativo  i  fabbricanti  e  gli  importatori
possono annullare una richiesta inviata a norma del comma 1  mediante
un messaggio di richiamo, come  ulteriormente  definito  all'allegato
II, capitolo II, sezione 5, punto 5.