Art. 9 Richiesta ed emissione di IU a livello unitario 1. I fabbricanti e gli importatori inviano una richiesta all'emittente di identificativi competente per l'emissione degli IU a livello unitario di cui all'art. 8. Le richieste sono introdotte per via elettronica conformemente all'art. 36. 2. I fabbricanti e gli importatori che introducono tale richiesta trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.1, nel formato ivi indicato. 3. L'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato: a) genera i codici di cui all'art. 8, comma 2; b) trasmette i codici e le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell'importatore richiedente, a norma dell'art. 26; e c) trasmette i codici per via elettronica al fabbricante o all'importatore richiedente. 4. Entro un giorno lavorativo i fabbricanti e gli importatori possono annullare una richiesta inviata a norma del comma 1 mediante un messaggio di richiamo, come ulteriormente definito all'allegato II, capitolo II, sezione 5, punto 5.