(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
              Sospensione dei termini del procedimento 
 
    1. I termini relativi agli obblighi dell'Amministrazione,  recati
dal presente regolamento, sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15
settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.