Art. 9 
 
               Requisiti e modalita' per la richiesta 
              di partecipazione e criteri di selezione 
 
  1. Nella  richiesta  di  partecipazione  il  soggetto  responsabile
indica l'eventuale riduzione percentuale  offerta  sulla  tariffa  di
riferimento. Tale riduzione non puo' essere superiore al 30%. Non  e'
consentita  l'integrazione  della  dichiarazione  e   dei   documenti
presentati dopo la chiusura della procedura di registro. 
  2. Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito,  secondo  i
seguenti criteri di priorita', da applicare in  ordine  gerarchico  a
ciascuno dei gruppi, fino a saturazione del contingente di potenza: 
    a) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti  di
discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili  di  ulteriore
sfruttamento  estrattivo  per  le  quali  l'autorita'  competente  al
rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento
delle attivita' di recupero  e  ripristino  ambientale  previste  nel
titolo autorizzatorio nel rispetto  delle  norme  regionali  vigenti,
nonche' su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale,  per
le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta  bonifica
ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso  il  procedimento  di
cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo; 
    b) per il gruppo A2: impianti realizzati, nell'ordine, su scuole,
ospedali, edifici pubblici; 
    c) per il gruppo B: 
      i.   impianti   idroelettrici:   impianti    che    rispettano,
nell'ordine, le caratteristiche costruttive di cui all'art. 4,  comma
3, lettera b), punti i., ii., iii, e iv. del decreto 23 giugno 2016; 
      ii. impianti  alimentati  da  gas  residuati  dai  processi  di
depurazione: impianti che prevedono la  copertura  delle  vasche  del
digestato; 
    d) per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete
elettrica  e  con  colonnine  di  ricarica  di  auto  elettriche,   a
condizione che la potenza complessiva di ricarica sia  non  inferiore
al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una
potenza non inferiore a 15 kW; 
    e) per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all'art.  3,
comma 10; 
    f) per tutti i gruppi:  maggiore  riduzione  percentuale  offerta
sulla tariffa di riferimento  di  cui  all'allegato  1  del  presente
decreto; 
    g) minor valore della tariffa offerta,  calcolata  tenendo  conto
dalla riduzione percentuale offerta; 
    h) anteriorita' della data ultima di completamento della  domanda
di partecipazione alla procedura. 
  3. Sono ammessi all'incentivazione gli  impianti  rientranti  nelle
graduatorie, nel limite dello specifico contingente di  potenza.  Nel
caso in cui la disponibilita' del contingente per  l'ultimo  impianto
ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, e' facolta'
del soggetto accedere agli incentivi per la quota  parte  di  potenza
rientrante nel contingente. 
  4. La graduatoria pubblicata non e' soggetta a scorrimento. 
  5. Il trasferimento a terzi di un impianto  iscritto  nei  registri
prima  della  sua  entrata  in  esercizio  e  della   stipula   della
convenzione con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma  2,  lettera  d),
del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50%
della tariffa offerta. 
  6. Gli impianti a registro di  potenza  superiore  a  100  kW  sono
tenuti al  versamento  di  una  cauzione  provvisoria  e  definitiva,
secondo le modalita' di cui agli articoli 14 e 15. A  tali  fini,  la
misura percentuale della cauzione definitiva e' pari al 2% del  costo
di  investimento  previsto  per   la   realizzazione   dell'impianto,
convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I
dell'Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016 e dall'art. 12,  comma  3,
per gli impianti fotovoltaici. 
  7. Nel caso di aggregati  di  impianti,  ciascuno  dei  criteri  di
priorita' di cui al comma 2 si applica qualora ricorra per tutti  gli
impianti dell'aggregato, con le seguenti ulteriori precisazioni: 
    a) con riferimento alla lettera f), gli aggregati partecipano con
la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo
compongono; 
    b) con riferimento alla lettera g), si utilizza il valore massimo
risultante dall'applicazione della riduzione  percentuale  a  ciascun
impianto.