Art. 9 Requisiti e modalita' per la richiesta di partecipazione e criteri di selezione 1. Nella richiesta di partecipazione il soggetto responsabile indica l'eventuale riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento. Tale riduzione non puo' essere superiore al 30%. Non e' consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura di registro. 2. Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito, secondo i seguenti criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico a ciascuno dei gruppi, fino a saturazione del contingente di potenza: a) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonche' su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo; b) per il gruppo A2: impianti realizzati, nell'ordine, su scuole, ospedali, edifici pubblici; c) per il gruppo B: i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano, nell'ordine, le caratteristiche costruttive di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii, e iv. del decreto 23 giugno 2016; ii. impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato; d) per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW; e) per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all'art. 3, comma 10; f) per tutti i gruppi: maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento di cui all'allegato 1 del presente decreto; g) minor valore della tariffa offerta, calcolata tenendo conto dalla riduzione percentuale offerta; h) anteriorita' della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura. 3. Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilita' del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, e' facolta' del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente. 4. La graduatoria pubblicata non e' soggetta a scorrimento. 5. Il trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei registri prima della sua entrata in esercizio e della stipula della convenzione con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50% della tariffa offerta. 6. Gli impianti a registro di potenza superiore a 100 kW sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria e definitiva, secondo le modalita' di cui agli articoli 14 e 15. A tali fini, la misura percentuale della cauzione definitiva e' pari al 2% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I dell'Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016 e dall'art. 12, comma 3, per gli impianti fotovoltaici. 7. Nel caso di aggregati di impianti, ciascuno dei criteri di priorita' di cui al comma 2 si applica qualora ricorra per tutti gli impianti dell'aggregato, con le seguenti ulteriori precisazioni: a) con riferimento alla lettera f), gli aggregati partecipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo compongono; b) con riferimento alla lettera g), si utilizza il valore massimo risultante dall'applicazione della riduzione percentuale a ciascun impianto.