Art. 9. Ampliamento dei posti 1. In caso di eccezionali e sopravvenute esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili del FNPSA, la Direzione centrale, esaurite le graduatorie di cui all'art. 14, pubblica sul sito internet del Ministero dell'interno una comunicazione per la presentazione di richieste di ampliamento della capacita' di accoglienza dei progetti in corso, distinte per tipologie secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3. 2. Non e' ammessa la presentazione di richieste di ampliamento in caso di mancata attivazione di tutti i posti gia' finanziati. 3. La domanda di ampliamento e' presentata con le modalita' di cui all'art. 6, comma 2, entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma 1. 4. Ai fini della presentazione della domanda di ampliamento e' richiesta la seguente documentazione: a) proposta di ampliamento del numero di posti finanziati firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente locale o da soggetto delegato con potere di firma, corredata dall'istanza di finanziamento; b) piano finanziario preventivo, sulla base di quanto indicato dall'art. 12, aggiornato sulla base dei nuovi posti; c) dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti per le strutture di accoglienza, ove gia' individuate, ovvero l'impegno ad avvalersi di strutture aventi i requisiti di cui all'art. 19; d) dichiarazione attestante la sussistenza, in caso di gestione affidata a terzi, dei requisiti richiesti per l'ente attuatore, ovvero l'impegno a individuare un ente attuatore in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10.