Art. 9 
 
        Persone fisiche soggette all'obbligo di attestazione 
            e iscrizione al Registro telematico nazionale 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, le persone fisiche
che svolgono l'attivita' di recupero  di  gas  fluorurati  a  effetto
serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a  motore,
rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE devono
essere in possesso di un attestato  rilasciato  da  un  organismo  di
attestazione della formazione. 
  2. Le persone fisiche  che  intendono  conseguire  l'attestato  per
svolgere l'attivita' di cui al comma 1 devono: 
    a) presentare, per via telematica, una  richiesta  di  iscrizione
nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale; 
    b) presentare richiesta di attestazione ad uno degli organismi di
cui all'articolo 6, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a); 
    c) completare un corso di formazione basato sui requisiti  minimi
relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del
regolamento (CE) n. 307/2008, entro il  termine  di otto  mesi  dalla
data di iscrizione di cui alla lettera a). 
  3. All'iscrizione nel Registro  telematico  nazionale  provvede  la
Camera di commercio competente, sulla base delle  domande  presentate
con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e  l'iscrizione  e'
condizione necessaria per ottenere l'attestato di cui al comma 1. 
  4. L'attestato di cui al comma 1 e' rilasciato, entro dieci  giorni
lavorativi dalla conclusione del corso di formazione di cui al  comma
2, lettera c). 
  5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2,  lettera  c),
comporta,  previa  notifica  all'interessato,  la  cancellazione  dal
Registro telematico nazionale. 
 
          Note all'art. 9: 
              - La direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  relativa  alle  emissioni  degli   impianti   di
          condizionamento d'aria dei veicoli a motore,  che  modifica
          la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 161. 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (CE)  n.
          307/2008 si veda nelle note alle premesse.