Art. 9 Persone fisiche soggette all'obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale 1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, le persone fisiche che svolgono l'attivita' di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione. 2. Le persone fisiche che intendono conseguire l'attestato per svolgere l'attivita' di cui al comma 1 devono: a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale; b) presentare richiesta di attestazione ad uno degli organismi di cui all'articolo 6, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a); c) completare un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a). 3. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per ottenere l'attestato di cui al comma 1. 4. L'attestato di cui al comma 1 e' rilasciato, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di formazione di cui al comma 2, lettera c). 5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2, lettera c), comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Note all'art. 9: - La direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 161. - Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle premesse.