Art. 9 Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale 1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente. 2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore e' obbligatorio.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 1 delle legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale): "Art. 1. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1°(gradi) al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.".