Art. 9 
 
                      Assegno di ricollocazione 
 
  1. Nella  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  e
comunque non oltre il 31  dicembre  2021,  al  fine  di  ottenere  un
servizio  di  assistenza  intensiva  nella  ricerca  del  lavoro,  il
beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo  4,  comma  7,  a
stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi
trenta giorni dalla data di liquidazione  della  prestazione,  riceve
dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui  all'articolo  23
del decreto legislativo n. 150 del 2015,  graduato  in  funzione  del
profilo personale di occupabilita', da spendere presso i  centri  per
l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi  dell'articolo  12
del medesimo decreto legislativo. 
  2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui  al
comma 1 devono scegliere,  entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento
dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva,
prendendo appuntamento sul portale messo a  disposizione  dall'ANPAL,
anche per il tramite dei centri per l'impiego  o  degli  istituti  di
patronato convenzionati. Il servizio  ha  una  durata  di  sei  mesi,
prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte  dell'importo
dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni  dalla  richiesta,
il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione
del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto  a  rivolgersi  a  un  altro
soggetto erogatore. 
  3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: 
    a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1; 
    b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la
relativa   area,   con   eventuale   percorso   di   riqualificazione
professionale mirata  a  sbocchi  occupazionali  esistenti  nell'area
stessa; 
    c) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
svolgere le attivita' individuate dal tutor; 
    d) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4; 
    e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare
al centro per l'impiego e all'ANPAL  il  rifiuto  ingiustificato,  da
parte della persona interessata, di svolgere una delle  attivita'  di
cui alla lettera c), o di una offerta  di  lavoro  congrua,  a  norma
della lettera d), al fine  dell'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 7; 
    f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o
a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale
conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi. 
  4. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione  presso  un
soggetto accreditato, il SIUPL fornisce  immediata  comunicazione  al
centro per l'impiego con cui e'  stato  stipulato  il  Patto  per  il
lavoro o, nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello  nel  cui
territorio risiede il beneficiario. 
  5.  Le  modalita'   operative   e   l'ammontare   dell'assegno   di
ricollocazione  sono  definite  con   delibera   del   Consiglio   di
amministrazione dell'ANPAL, previa  approvazione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, sulla  base  dei  principi  di  cui
all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n.  150  del  2015.
Gli  esiti  della  ricollocazione  sono  oggetto  dell'attivita'   di
monitoraggio e valutazione comparativa  dei  soggetti  erogatori  del
servizio, di cui all'articolo  23,  comma  8,  del  predetto  decreto
legislativo n. 150 del 2015. 
  6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a valere  sul
Fondo per le politiche attive del  lavoro,  di  cui  all'articolo  1,
comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL  provvede  a
monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni  mensili  al
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed
in base a  previsioni  statistiche  effettuate  tenendo  conto  della
percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende  l'erogazione
di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico  di
esaurimento delle risorse. 
  7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di
ricollocazione ai soggetti di  cui  all'articolo  23,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa.