Art. 9 
 
Operativita' in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito
                       dopo la data di recesso 
 
  1. Le imprese del Regno Unito  che,  alla  data  di  recesso,  sono
abilitate ad esercitare l'attivita' assicurativa nel territorio della
Repubblica  in  regime  di  stabilimento  o  libera  prestazione  dei
servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24  del  Codice
delle  assicurazioni  private,  sono   cancellate,   a   tale   data,
dall'Elenco delle imprese UE di cui all'articolo 26  del  Codice.  Al
fine di  garantire  la  continuita'  dei  servizi  nei  confronti  di
contraenti, assicurati e aventi diritto a  prestazioni  assicurative,
tali imprese proseguono, nel  periodo  transitorio,  l'attivita'  nei
limiti della gestione dei contratti e delle coperture in  corso  alla
data di recesso senza assumere nuovi contratti, ne' rinnovare,  anche
tacitamente, contratti esistenti. Della  prosecuzione  temporanea  di
tale operativita' l'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
(IVASS) da' adeguata evidenza al pubblico. 
  2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all'IVASS, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano
contenente le misure  di  gestione  che  consentono  alle  stesse  di
procedere con regolarita' e speditezza alla corretta  esecuzione  dei
contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi  i
pagamenti dei sinistri.  L'IVASS  puo'  in  ogni  momento  richiedere
all'impresa aggiornamenti e  integrazioni  al  piano  presentato.  Se
l'impresa non riesce ad  assicurare  la  completa  realizzazione  del
piano entro il termine del  periodo  transitorio  ne  da'  tempestiva
notizia all'IVASS, al piu' tardi nei  novanta  giorni  antecedenti  a
tale data, presentando istanza di proroga. L'istanza e' adeguatamente
motivata dall'impresa, in ragione della  struttura,  articolazione  e
durata in  un  arco  temporale  pluriennale  dei  contratti  e  delle
coperture in essere. L'IVASS valuta l'istanza, nonche' le  iniziative
da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e
aventi  diritto  a  prestazioni   assicurative,   anche   consultando
l'Autorita' di vigilanza competente dello  Stato  di  origine.  Entro
quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui  al  comma  1
informano,   anche   mediante   comunicazione   sul   proprio    sito
istituzionale,  contraenti,  assicurati  e  altri  aventi  diritto  a
prestazioni  assicurative  del  regime  di   operativita'   ad   esse
applicabile.  Le  imprese  di  cui  al  comma   1   effettuano   tale
comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della  data  di
recesso, agli adempimenti informativi richiesti  dalle  autorita'  di
settore. 
  3. A partire dalla data di  recesso  il  contraente  puo'  recedere
senza oneri aggiuntivi  dai  contratti  che  hanno  durata  superiore
all'anno, dandone  comunicazione  scritta  all'impresa  o  esercitare
altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di
tacito rinnovo  perdono  efficacia.  Il  recesso  del  contraente  ha
effetto dalla scadenza della prima annualita' successiva alla data di
recesso. 
  4. Alle imprese di cui  al  comma  1  nel  periodo  transitorio  si
continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo  193  del
Codice delle assicurazioni  private  e  ogni  altra  disposizione  in
materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data
di recesso. L'IVASS puo' applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII
del medesimo Codice. 
  5.  Al  fine  di  assicurare  lo   scambio   informativo   per   la
realizzazione di quanto previsto dai commi  1  e  2,  si  applica  la
disposizione di cui  all'articolo  10,  comma  8,  del  Codice  delle
assicurazioni private.