Art. 9 Operativita' in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo la data di recesso 1. Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso, sono abilitate ad esercitare l'attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle assicurazioni private, sono cancellate, a tale data, dall'Elenco delle imprese UE di cui all'articolo 26 del Codice. Al fine di garantire la continuita' dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali imprese proseguono, nel periodo transitorio, l'attivita' nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, ne' rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operativita' l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) da' adeguata evidenza al pubblico. 2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarita' e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. L'IVASS puo' in ogni momento richiedere all'impresa aggiornamenti e integrazioni al piano presentato. Se l'impresa non riesce ad assicurare la completa realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorio ne da' tempestiva notizia all'IVASS, al piu' tardi nei novanta giorni antecedenti a tale data, presentando istanza di proroga. L'istanza e' adeguatamente motivata dall'impresa, in ragione della struttura, articolazione e durata in un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in essere. L'IVASS valuta l'istanza, nonche' le iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, anche consultando l'Autorita' di vigilanza competente dello Stato di origine. Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operativita' ad esse applicabile. Le imprese di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorita' di settore. 3. A partire dalla data di recesso il contraente puo' recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa o esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualita' successiva alla data di recesso. 4. Alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 193 del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS puo' applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo Codice. 5. Al fine di assicurare lo scambio informativo per la realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del Codice delle assicurazioni private.