Art. 9 
 
 
     Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida 
 
  1. All'Allegato IV, punto 2.2, lettera a), del decreto  legislativo
18 aprile 2011, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ovvero essere in possesso di diploma  di  laurea  in  ingegneria  del
vecchio  ordinamento  o  di  laurea  specialistica  o  magistrale  in
ingegneria». 
 
          Note all'art. 9: 
              Il testo dell'allegato IV del  decreto  legislativo  n.
          59/2011   (Attuazione   delle   direttive   2006/126/CE   e
          2009/113/CE concernenti la patente  di  guida),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 30 aprile 2011,  n.  99,  come  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Allegato IV - (previsto dall'art. 23) 
              Norme minime per gli esaminatori delle  prove  pratiche
          di guida 
              1. Competenze richieste all'esaminatore di guida 
              1.1. La persona autorizzata a condurre su un veicolo  a
          motore  valutazioni  pratiche  della  prestazione   di   un
          candidato  deve  avere  le  nozioni,  le  capacita'  e   le
          conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2.
          a 1.6. 
              1.2.  Le  competenze  dell'esaminatore  devono   essere
          pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato
          che aspira all'ottenimento della categoria  di  patente  di
          guida per cui l'esame e' sostenuto. 
              1.3.  Nozioni  e  conoscenze  relative  alla  guida   e
          valutazione: 
              - teoria del comportamento al volante; 
              - guida previdente e prevenzione degli incidenti; 
              - programma su cui vertono i parametri degli  esami  di
          guida; 
              - requisiti dell'esame di guida; 
              - pertinente legislazione  relativa  alla  circolazione
          stradale, incluse  la  legislazione  pertinente  dell'UE  e
          quella nazionale e le linee guida interpretative; 
              - teoria e tecniche di valutazione; 
              - guida prudente. 
              1.4. Capacita' di valutazione: 
              - capacita' di osservare accuratamente,  controllare  e
          valutare   la   prestazione    globale    del    candidato,
          segnatamente: 
              -  il  riconoscimento  corretto  e  complessivo   delle
          situazioni pericolose; 
              - l'accurata determinazione della causa e del probabile
          effetto di tali situazioni; 
              - il raggiungimento di competenze e  il  riconoscimento
          degli errori; 
              - l'uniformita' e la coerenza della valutazione; 
              - assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare
          i punti fondamentali; 
              -  prevedere,  individuare  i  problemi  potenziali   e
          sviluppare strategie per affrontarli; 
              - fornire un feedback tempestivo e costruttivo. 
              1.5. Capacita' personali di guida: 
              - La persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle
          prove pratiche per una categoria di patente di  guida  deve
          essere in grado di guidare ad un  livello  appropriatamente
          elevato tale tipo di veicolo a motore. 
              1.6. Qualita' del servizio: 
              - stabilire e comunicare cio'  che  il  candidato  puo'
          aspettarsi durante l'esame; 
              - comunicare chiaramente, scegliendo il  contenuto,  lo
          stile ed il  linguaggio  adatti  agli  interlocutori  e  al
          contesto e affrontare le richieste dei candidati; 
              - fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame; 
              -  trattare  i   candidati   con   rispetto   e   senza
          discriminazione. 
              1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli: 
              - conoscenza della tecnica  dei  veicoli  come  sterzo,
          pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli  e  i
          veicoli pesanti; 
              - sicurezza di carico; 
              - conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo,
          come velocita', attrito, dinamica, energia. 
              1.8.   Guida   attenta   ai   consumi   e    rispettosa
          dell'ambiente 
              2. Condizioni generali 
              2.1.  Un  esaminatore  di  guida  per  la  patente   di
          categoria B: 
              a) deve essere titolare di  una  patente  di  guida  di
          categoria B da almeno 3 anni; 
              b) deve avere compiuto almeno 23 anni di eta'; 
              c) deve aver superato la formazione  iniziale  prevista
          al punto 3 del presente allegato  e,  in  seguito,  essersi
          conformato alle  disposizioni  del  punto  4  del  presente
          allegato per quanto riguarda la garanzia di qualita'  e  la
          formazione continua; 
              d) deve aver ultimato un'istruzione  professionale  che
          porti almeno al completamento del livello 3  come  definito
          dalla decisione 85/368/CEE del  Consiglio,  del  16  luglio
          1985, relativa  alla  corrispondenza  delle  qualifiche  di
          formazione  professionale  tra  gli  Stati   membri   delle
          Comunita' europee; 
              e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante
          o istruttore di guida in una scuola guida. 
              2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre
          categorie: 
              a) deve essere titolare di una patente della  categoria
          corrispondente a quella per la quale svolge l'attivita'  di
          esaminatore, ovvero essere in possesso di diploma di laurea
          in  ingegneria  del  vecchio  ordinamento   o   di   laurea
          specialistica o magistrale in ingegneria; 
              b) deve aver superato la formazione  iniziale  prevista
          al punto 3 del presente allegato  e,  in  seguito,  essersi
          conformato alle  disposizioni  del  punto  4  del  presente
          allegato per quanto riguarda la garanzia di qualita'  e  la
          formazione continua; 
              c) deve  essere  stato  esaminatore  di  guida  per  la
          patente di categoria B e aver esercitato tale funzione  per
          almeno  tre  anni;  a  tale  durata  si  puo'  derogare   a
          condizione che l'esaminatore: 
              - dimostri  di  possedere  un'esperienza  di  guida  di
          almeno cinque anni nella categoria interessata; 
              d) deve aver completato un'istruzione professionale che
          porti almeno al completamento del livello 3  come  definito
          dalla decisione 85/368/CEE; 
              e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante
          o istruttore di guida in una scuola guida. 
              2-bis. Equivalenze 
              2-bis.1. Coloro che al 30 giugno  2015  effettuano,  in
          conformita' alla  normativa  vigente  alla  medesima  data,
          esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2  e
          A sono autorizzati ad effettuare  esami  di  guida  per  le
          suddette categorie, in deroga a quanto disposto  dal  punto
          2.2,  previo   conseguimento   della   qualifica   iniziale
          prescritta al punto 3 per  la  categoria  corrispondente  a
          quella per la quale svolgono la propria attivita'. 
              2-bis.2. Coloro che al 30 giugno  2015  effettuano,  in
          conformita' alla  normativa  vigente  alla  medesima  data,
          esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D
          sono autorizzati  ad  effettuare  esami  di  guida  per  le
          suddette categorie, in deroga a quanto disposto  dal  punto
          2.2,  previo   conseguimento   della   qualifica   iniziale
          prescritta al punto 3 per  la  categoria  corrispondente  a
          quella per la quale svolgono la propria attivita'. 
              2-bis.3. Coloro che al 30 giugno  2015  effettuano,  in
          conformita' alla  normativa  vigente  alla  medesima  data,
          esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E,  CE,
          D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida  per
          le suddette categorie, in  deroga  a  quanto  disposto  dal
          punto 2.2, previo conseguimento  della  qualifica  iniziale
          prescritta al punto 3 per  la  categoria  corrispondente  a
          quella per la quale svolgono la propria attivita'. 
              3. Qualifica iniziale 
              3.1. Formazione iniziale 
              3.1.1  Prima  che  una   persona   possa   fungere   da
          esaminatore nelle prove di guida, essa deve frequentare  un
          corso di formazione iniziale, i cui contenuti  e  procedure
          sono  disciplinati   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti  di  cui  all'articolo  121,
          comma 5-bis, del Codice della strada, come  introdotto  dal
          presente decreto  legislativo,  in  modo  da  possedere  le
          competenze di cui al punto 1. 
              3.2. Esami 
              3.2.1.  Al  termine  della  formazione   iniziale,   il
          candidato al conseguimento dell'abilitazione di esaminatore
          nelle prove di guida deve superare un esame finale,  i  cui
          contenuti  e  procedure  sono  definiti  con  decreto   del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui di cui
          all'articolo 121, comma 5-bis,  del  Codice  della  strada,
          come introdotto dal presente decreto  legislativo.  L'esame
          e' inteso intese a valutare,  in  un  modo  pedagogicamente
          adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1,
          in particolare del punto 1.4.  La  procedura  d'esame  deve
          comprendere sia una componente teorica sia  una  componente
          pratica.  Se  del  caso,  si  puo'  fare  ricorso  ad   una
          valutazione informatizzata. 
              4. Garanzia di qualita' e formazione continua 
              4.1. Garanzia di qualita' 
              4.1.1. Il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione
          ed i sistemi informativi e statistici istituisce un sistema
          di garanzia di qualita' per assicurare il mantenimento  del
          livello degli esaminatori di guida. 
              4.1.2. Il sistema di garanzia di qualita' comprende  la
          supervisione  degli  esaminatori  sul   lavoro,   il   loro
          perfezionamento  e  riaccreditamento,  il   loro   sviluppo
          professionale continuo, nonche'  la  valutazione  periodica
          dei risultati degli esami  di  guida  da  essi  effettuati,
          anche sotto  il  profilo  di  una  valutazione  corretta  e
          coerente. 
              4.1.3. Il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione
          ed i sistemi informativi e statistici provvede a  che  ogni
          esaminatore sia oggetto di un accertamento annuale mediante
          uso del predetto sistema di garanzia di qualita' di cui  al
          punto 4.1.2. Provvede inoltre a che ciascun esaminatore sia
          osservato,   una   volta   ogni   cinque   anni,    durante
          l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo
          di  almeno  mezza   giornata,   in   modo   da   consentire
          l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione  di
          problemi sono assunte misure correttive. 
              4.1.4. Il soddisfacimento del requisito in  materia  di
          ispezioni con riguardo agli esami per una categoria implica
          il  soddisfacimento  di  tale  requisito   per   le   altre
          categorie. 
              4.2. Formazione continua 
              4.2.1. Il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione
          ed i sistemi informativi e statistici provvede  a  che,  al
          fine  del  mantenimento   dell'abilitazione   all'esercizio
          dell'attivita' di esaminatore di guida, gli stessi  seguano
          una formazione continua minima  a  carattere  periodico  di
          quattro giorni in un periodo complessivo di  due  anni,  al
          fine di: 
              - mantenere e aggiornare le  nozioni  necessarie  e  le
          capacita' per effettuare esami; 
              - sviluppare nuove competenze divenute  essenziali  per
          l'esercizio della loro professione; 
              -  garantire  che   gli   esaminatori   continuino   ad
          effettuare gli esami in modo equo ed uniforme; 
              nonche' una formazione continua minima di almeno cinque
          giorni complessivi per periodo di cinque anni  al  fine  di
          sviluppare e mantenere le necessarie capacita' pratiche  di
          guida. 
              4.2.2. Il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione
          ed i sistemi informativi  e  statistici  adotta  le  misure
          appropriate per garantire che sia prontamente impartita una
          formazione  specifica  agli  esaminatori  il  cui   operato
          risulti gravemente insoddisfacente secondo  il  sistema  di
          garanzia di qualita' esistente. 
              4.2.3. La formazione continua puo' prendere la forma di
          sessioni di informazione, formazione in aula, apprendimento
          convenzionale  o  per  via  elettronica,  e   puo'   essere
          impartita  individualmente   o   in   gruppo.   Essa   puo'
          comprendere  qualsiasi  revisione  dei  parametri  ritenuta
          opportuna. 
              4.2.4. Gli esaminatori che non abbiano effettuato esami
          per un periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad  un'adeguata
          nuova valutazione prima di essere autorizzati ad effettuare
          esami di guida. La nuova valutazione puo'  essere  eseguita
          nel quadro del requisito di cui al punto 4.2.1.".