Articolo 9 - Misure relative alle autorita' per la regolamentazione delle scommesse o alle altre autorita' responsabili 1 Ciascuna Parte identifica una o piu' autorita' responsabili incaricate, nell'ambito dell'ordinamento giuridico della Parte, di attuare i regolamenti sulle scommesse sportive e applicare le pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive, compresi se del caso: a lo scambio tempestivo di informazioni con altre pertinenti autorita' o piattaforme nazionali in merito a scommesse sportive illegali, irregolari o sospette e alle violazioni dei regolamenti contemplati nella presente Convenzione o istituiti in conformita' alla presente Convenzione; b la limitazione dell'offerta di scommesse sportive, previa consultazione con le organizzazioni sportive nazionali e gli operatori delle scommesse sportive, in particolare escludendo le competizioni - riservate ai minori di 18 anni oppure - le cui condizioni organizzative e/o i cui risultati in termini sportivi sono inadeguati; c la diffusione anticipata di informazioni sui tipi e gli oggetti delle scommesse sportive agli organizzatori di competizioni a sostegno dei loro sforzi volti ad individuare e gestire i rischi di manipolazione sportiva nell'ambito della competizione; d il ricorso sistematico, nelle scommesse sportive, a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilita' dei flussi di denaro che superano una determinata soglia stabilita dalle Parti, in particolare per quanto riguarda i mittenti, i beneficiari e gli importi; e meccanismi in collaborazione con e tra organizzazioni sportive e, se del caso, operatori delle scommesse sportive, per impedire alle parti interessate alla competizione di scommettere su competizioni sportive che violano le pertinenti regole sportive o la legislazione applicabile; f la sospensione, in base alle norme di diritto nazionale, delle scommesse sulle competizioni oggetto di una segnalazione. 2 Ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo dell'autorita' o delle autorita' designate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.