Art. 9 
 
Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale,  nonche'
  al codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di
  cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
 
  1. All'articolo 61, numero  11-quinquies,  del  codice  penale,  le
parole: «, contro la liberta' personale nonche' del  delitto  di  cui
all'articolo 572,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  contro  la
liberta' personale,». 
  2. All'articolo 572 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da tre a sette anni»; 
    b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
    «La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso  in
presenza o  in  danno  di  persona  minore,  di  donna  in  stato  di
gravidanza o di  persona  con  disabilita'  come  definita  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  ovvero  se  il
fatto e' commesso con armi»; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di  cui
al presente articolo si considera persona offesa dal reato.». 
  3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole:
«da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle  seguenti:  «da  un
anno a sei anni e sei mesi». 
  4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di  cui
all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di
cui agli articoli 572 e 612-bis». 
  5.  All'articolo  8,  comma  5,  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole  da:  «di  cui»  fino
alla fine del comma sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  agli
articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma  1,  lettera  i-ter),  il
divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente
dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori». 
 
          Note all'art. 9: 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   61,   numero
          11-quinquies, del  codice  penale,  come  modificato  dalla
          legge qui pubblicata: 
              «11-quinquies. l'avere, nei delitti non colposi  contro
          la vita e l'incolumita' individuale e  contro  la  liberta'
          personale, commesso il fatto in presenza o in danno  di  un
          minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato
          di gravidanza;». 
              - Si riporta il testo dell'art. 572, del codice penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art.   572 (Maltrattamenti    contro    familiari    e
          conviventi).  -   Chiunque,   fuori   dei   casi   indicati
          nell'articolo  precedente,  maltratta  una  persona   della
          famiglia o comunque convivente, o  una  persona  sottoposta
          alla  sua  autorita'  o  a  lui  affidata  per  ragioni  di
          educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia,  o  per
          l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito  con
          la reclusione da tre a sette anni. 
              La pena e' aumentata fino alla meta'  se  il  fatto  e'
          commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
          in stato di gravidanza o di persona  con  disabilita'  come
          definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio  1992,
          n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi. 
              Se dal fatto deriva una  lesione  personale  grave,  si
          applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne  deriva
          una lesione gravissima, la reclusione da sette  a  quindici
          anni; se ne deriva la morte,  la  reclusione  da  dodici  a
          ventiquattro anni. 
               Il  minore   di   anni   diciotto   che   assiste   ai
          maltrattamenti di cui al  presente  articolo  si  considera
          persona offesa dal reato.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  612-bis,  del  codice
          penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il  fatto
          costituisca piu' grave reato, e' punito con  la  reclusione
          da un anno a sei anni e sei  mesi  chiunque,  con  condotte
          reiterate, minaccia o molesta taluno in modo  da  cagionare
          un perdurante e grave stato di ansia o di paura  ovvero  da
          ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di
          un prossimo congiunto o di persona al  medesimo  legata  da
          relazione affettiva ovvero  da  costringere  lo  stesso  ad
          alterare le proprie abitudini di vita. 
              La pena e'  aumentata  se  il  fatto  e'  commesso  dal
          coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
          e' stata legata da relazione affettiva alla persona  offesa
          ovvero  se  il  fatto  e'  commesso  attraverso   strumenti
          informatici o telematici. 
              La pena e' aumentata fino alla meta'  se  il  fatto  e'
          commesso a danno di un minore, di una  donna  in  stato  di
          gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'art.
          3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da
          persona travisata. 
              Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
          termine per la proposizione della querela e' di  sei  mesi.
          La  remissione   della   querela   puo'   essere   soltanto
          processuale. La querela  e'  comunque  irrevocabile  se  il
          fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
          di cui all'art. 612, secondo  comma.  Si  procede  tuttavia
          d'ufficio se il fatto  e'  commesso  nei  confronti  di  un
          minore o di una persona con disabilita' di cui  all'art.  3
          della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nonche'  quando  il
          fatto e' connesso con altro delitto per il  quale  si  deve
          procedere d'ufficio.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136), come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 4 (Soggetti destinatari). -  1.  I  provvedimenti
          previsti dal presente capo si applicano: 
                a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di
          cui all'art. 416-bis c.p.; 
                b) ai soggetti indiziati di uno  dei  reati  previsti
          dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di  procedura  penale
          ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies,  comma  1,
          del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.  356,  o  del
          delitto di cui all'art. 418 del codice penale; 
                c) ai soggetti di cui all'art. 1; 
                d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'art.
          51, comma 3-quater, del codice  di  procedura  penale  e  a
          coloro che, operanti in gruppi o isolatamente,  pongano  in
          essere atti preparatori, obiettivamente  rilevanti,  ovvero
          esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento  dello  Stato,
          con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del
          titolo VI del libro II del codice penale o  dagli  articoli
          284, 285, 286, 306,  438,  439,  605  e  630  dello  stesso
          codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di
          terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte  ad
          un  conflitto  in   territorio   estero   a   sostegno   di
          un'organizzazione che persegue le  finalita'  terroristiche
          di cui all'art. 270-sexies del codice penale; 
                e) a coloro che abbiano fatto parte  di  associazioni
          politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
          645, e nei confronti dei  quali  debba  ritenersi,  per  il
          comportamento successivo, che  continuino  a  svolgere  una
          attivita' analoga a quella precedente; 
                f)  a   coloro   che   compiano   atti   preparatori,
          obiettivamente rilevanti,  ovvero  esecutivi  diretti  alla
          ricostituzione del partito fascista ai  sensi  dell'art.  1
          della  legge  n.  645  del   1952,   in   particolare   con
          l'esaltazione o la pratica della violenza; 
                g) fuori dei casi indicati nelle lettere  d),  e)  ed
          f), siano stati condannati per  uno  dei  delitti  previsti
          nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli  articoli  8  e
          seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e  successive
          modificazioni,  quando  debba  ritenersi,   per   il   loro
          comportamento successivo, che siano proclivi  a  commettere
          un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
          d); 
                h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei
          reati indicati nelle lettere  precedenti.  E'  finanziatore
          colui il quale fornisce  somme  di  denaro  o  altri  beni,
          conoscendo lo scopo cui sono destinati; 
                i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o
          persone che hanno preso parte attiva,  in  piu'  occasioni,
          alle manifestazioni di violenza di  cui  all'art.  6  della
          legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle  persone  che,
          per il loro comportamento,  debba  ritenersi,  anche  sulla
          base della partecipazione in piu' occasioni  alle  medesime
          manifestazioni, ovvero  della  reiterata  applicazione  nei
          loro confronti del divieto previsto dallo stesso  articolo,
          che sono dediti alla commissione di reati  che  mettono  in
          pericolo  l'ordine  e   la   sicurezza   pubblica,   ovvero
          l'incolumita' delle persone in occasione o  a  causa  dello
          svolgimento di manifestazioni sportive; 
                i-bis) ai  soggetti  indiziati  del  delitto  di  cui
          all'art. 640-bis o del delitto  di  cui  all'art.  416  del
          codice penale, finalizzato alla commissione di  taluno  dei
          delitti  di  cui  agli  articoli  314,  primo  comma,  316,
          316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,  320,
          321, 322 e 322-bis del medesimo codice; 
                i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui  agli
          articoli 572 e 612-bis del codice penale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, del  citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art.  8 (Decisione).  -  1.   Il   provvedimento   del
          tribunale stabilisce la durata della misura di  prevenzione
          che non puo' essere inferiore ad un anno  ne'  superiore  a
          cinque. 
              2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di  una
          delle  misure  di  prevenzione  di  cui  all'art.  6,   nel
          provvedimento  sono  determinate  le  prescrizioni  che  la
          persona sottoposta a tale misura deve osservare. 
              3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella
          della sorveglianza speciale  di  pubblica  sicurezza  e  si
          tratti di persona indiziata di vivere con  il  provento  di
          reati, il tribunale prescrive di darsi,  entro  un  congruo
          termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare  la  propria
          dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorita'
          di  pubblica  sicurezza  e  di  non  allontanarsene   senza
          preventivo avviso all'autorita' medesima. 
              4. In ogni caso, prescrive di  vivere  onestamente,  di
          rispettare le leggi, e di  non  allontanarsi  dalla  dimora
          senza preventivo avviso all'autorita'  locale  di  pubblica
          sicurezza;   prescrive,   altresi',   di   non   associarsi
          abitualmente alle persone che hanno subito condanne e  sono
          sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza,  di  non
          accedere agli esercizi pubblici e  ai  locali  di  pubblico
          trattenimento, anche in determinate fasce  orarie,  di  non
          rincasare la sera piu' tardi e di  non  uscire  la  mattina
          piu' presto di una data ora e senza  comprovata  necessita'
          e,  comunque,  senza   averne   data   tempestiva   notizia
          all'autorita' locale di pubblica sicurezza, di non detenere
          e  non  portare  armi,  di  non  partecipare  a   pubbliche
          riunioni. 
              5. Inoltre, puo'  imporre  tutte  le  prescrizioni  che
          ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di  difesa
          sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in  uno
          o piu'  comuni  o  in  una  o  piu'  regioni,  ovvero,  con
          riferimento ai soggetti di cui agli articoli  1,  comma  1,
          lettera c), e 4, comma 1, lettera  i-ter),  il  divieto  di
          avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati  abitualmente
          dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori. 
              6. Qualora sia  applicata  la  misura  dell'obbligo  di
          soggiorno nel comune di residenza o di  dimora  abituale  o
          del divieto di soggiorno, puo' essere inoltre prescritto: 
                1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza
          preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza; 
                2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza
          preposta alla sorveglianza nei giorni indicati  ed  a  ogni
          chiamata di essa. 
              7. Alle persone di cui al comma  6  e'  consegnata  una
          carta di permanenza da portare con se' e da esibire ad ogni
          richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 
              8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore  della
          Repubblica, al procuratore  generale  presso  la  Corte  di
          appello ed all'interessato e al suo difensore.».