Art. 9
Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonche'
al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le
parole: «, contro la liberta' personale nonche' del delitto di cui
all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la
liberta' personale,».
2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da tre a sette anni»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso in
presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di
gravidanza o di persona con disabilita' come definita ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il
fatto e' commesso con armi»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui
al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».
3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole:
«da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un
anno a sei anni e sei mesi».
4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui
all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di
cui agli articoli 572 e 612-bis».
5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli
articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il
divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente
dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 61, numero
11-quinquies, del codice penale, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«11-quinquies. l'avere, nei delitti non colposi contro
la vita e l'incolumita' individuale e contro la liberta'
personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un
minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato
di gravidanza;».
- Si riporta il testo dell'art. 572, del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e
conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, maltratta una persona della
famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta
alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per
l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con
la reclusione da tre a sette anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come
definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si
applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva
una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici
anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a
ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai
maltrattamenti di cui al presente articolo si considera
persona offesa dal reato.».
- Si riporta il testo dell'art. 612-bis, del codice
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione
da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte
reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare
un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da
ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di
un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad
alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'art.
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da
persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il
fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
di cui all'art. 612, secondo comma. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un
minore o di una persona con disabilita' di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il
fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve
procedere d'ufficio.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 4 (Soggetti destinatari). - 1. I provvedimenti
previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di
cui all'art. 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale
ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del
delitto di cui all'art. 418 del codice penale;
c) ai soggetti di cui all'art. 1;
d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'art.
51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a
coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in
essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero
esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato,
con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del
titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli
284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso
codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di
terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad
un conflitto in territorio estero a sostegno di
un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche
di cui all'art. 270-sexies del codice penale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni
politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il
comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori,
obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla
ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1
della legge n. 645 del 1952, in particolare con
l'esaltazione o la pratica della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed
f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti
nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e
seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive
modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro
comportamento successivo, che siano proclivi a commettere
un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei
reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore
colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni,
conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o
persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni,
alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle persone che,
per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla
base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime
manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei
loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo,
che sono dediti alla commissione di reati che mettono in
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero
l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello
svolgimento di manifestazioni sportive;
i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui
all'art. 640-bis o del delitto di cui all'art. 416 del
codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei
delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli
articoli 572 e 612-bis del codice penale.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 8 (Decisione). - 1. Il provvedimento del
tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione
che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore a
cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, nel
provvedimento sono determinate le prescrizioni che la
persona sottoposta a tale misura deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si
tratti di persona indiziata di vivere con il provento di
reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo
termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria
dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorita'
di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza
preventivo avviso all'autorita' medesima.
4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di
rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora
senza preventivo avviso all'autorita' locale di pubblica
sicurezza; prescrive, altresi', di non associarsi
abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono
sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non
accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico
trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non
rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina
piu' presto di una data ora e senza comprovata necessita'
e, comunque, senza averne data tempestiva notizia
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, di non detenere
e non portare armi, di non partecipare a pubbliche
riunioni.
5. Inoltre, puo' imporre tutte le prescrizioni che
ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa
sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno
o piu' comuni o in una o piu' regioni, ovvero, con
riferimento ai soggetti di cui agli articoli 1, comma 1,
lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di
avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente
dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.
6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o
del divieto di soggiorno, puo' essere inoltre prescritto:
1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza
preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;
2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza
preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni
chiamata di essa.
7. Alle persone di cui al comma 6 e' consegnata una
carta di permanenza da portare con se' e da esibire ad ogni
richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della
Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di
appello ed all'interessato e al suo difensore.».