Art. 9 Ispettorato generale 1. L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di controllo nelle materie e secondo le modalita' previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dall'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ed esegue i controlli di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riferendone l'esito direttamente al Ministro ovvero al Consiglio superiore della magistratura, quando opera su richiesta dello stesso.
Note all'art. 9: - Per l'articolo 8 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, vedi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «Art. 1. (Misure in materia di sanita', pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza). - La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale puo' essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa. La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora l'attivita' lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalita' di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.».