(Trattato di Estradizione-art. 9)
 
                             ARTICOLO 9 
 
                              Decisione 
 
  1. Lo Stato Richiesto decide sulla  richiesta  di  estradizione  in
conformita' alle procedure previste nel proprio  diritto  interno  ed
informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione. 
  2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte  la  richiesta
di estradizione, i motivi del  rifiuto  sono  notificati  allo  Stato
Richiedente.