ARTICOLO 9 Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto 1. Lo Stato Richiesto, in conformita' alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonche' acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente. 2. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attivita' probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalita' di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario le Autorita' Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati. 3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza. 4. Lo Stato Richiesto ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove cio' sia previsto dalla legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto. 5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova in conformita' all'ordinamento di questo Stato.