(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 9)
 
                             ARTICOLO 9 
 
             Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto 
 
  1. Lo  Stato  Richiesto,  in  conformita'  alla  sua   legislazione
nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni  di  testimoni,
parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale,
periti o altre persone, nonche' acquisisce gli atti, i documenti e le
altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria  e  li
trasmette allo Stato Richiedente. 
  2. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato  Richiedente
della data e del luogo dello svolgimento dell'attivita' probatoria di
cui al paragrafo  precedente,  anche  per  le  finalita'  di  cui  al
paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario le Autorita'  Centrali  si
consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli
Stati. 
  3. La  persona  citata  a  rendere  dichiarazioni  ha  facolta'  di
rifiutarsi  di  rilasciarle  quando  la  legislazione   dello   Stato
Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato
Richiedente  deve  farne  espressa  menzione   nella   richiesta   di
assistenza. 
  4. Lo Stato Richiesto  ammette  la  presenza  del  difensore  della
persona citata a rendere dichiarazioni,  laddove  cio'  sia  previsto
dalla legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella
dello Stato Richiesto. 
  5. I documenti e gli altri  elementi  di  prova  ai  quali  si  sia
riferita la persona citata a  rendere  dichiarazioni  possono  essere
acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente  come  mezzo  di
prova in conformita' all'ordinamento di questo Stato.