Art. 9 
 
 
                 Aree di crisi industriale complessa 
                     Regioni Sardegna e Sicilia 
 
  1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: 
    «Ai medesimi fini di cui al primo periodo,  la  Regione  Sardegna
puo' altresi' destinare ulteriori risorse,  fino  al  limite  di  3,5
milioni di euro  entro  l'anno  2019  per  le  specifiche  situazioni
occupazionali  esistenti  nel  suo  territorio.  All'onere  derivante
dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 282 e' inserito il seguente: 
    «282-bis. Ai medesimi fini  di  cui  al  comma  282,  la  Regione
Siciliana puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino  al  limite
di 30 milioni di  euro  nell'anno  2019,  per  specifiche  situazioni
occupazionali gia' presenti nel suo territorio.  All'onere  derivante
dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di  euro,  si
provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per  occupazione
e formazione, di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».