Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 20 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                      Rilievo dell'incompetenza 
 
  1. All'articolo  20  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «finche' la causa non  e'  decisa»  sono
sostituite dalle seguenti: «finche' la causa non e' decisa  in  primo
grado»; 
    b) al comma 3, primo periodo,  la  parola  «territorialmente»  e'
soppressa;  al  secondo  periodo,  le  parole  «davanti  al   giudice
indicato,  questo,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «davanti  al
giudice indicato come competente, questi,» e dopo le parole «richiede
d'ufficio il regolamento di competenza» sono  inserite  le  seguenti:
«alle sezioni riunite»; 
    c) al comma 4, la parola «territoriale» e' soppressa e le  parole
«si applica l'articolo  17,  comma  7,  con  riferimento  al  giudice
dichiarato competente» sono sostituite dalle seguenti: «esse  perdono
la  loro  efficacia  trenta  giorni   dopo   la   pubblicazione   del
provvedimento che dichiara il difetto di competenza del  giudice  che
le ha emanate. Le parti possono riproporre le  domande  cautelari  al
giudice competente». 
 
          Note all'art. 9: 
 
              - Si riporta l'articolo 20 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 20 (Rilievo dell'incompetenza). - 1. Il difetto
          di competenza, salvo  quanto  previsto  dall'articolo  151,
          comma 2, e' rilevato d'ufficio  finche'  la  causa  non  e'
          decisa in primo grado ovvero  puo'  essere  eccepito  dalla
          parte, entro il termine assegnato  per  il  deposito  della
          comparsa  di  costituzione  e  risposta.  Nei  giudizi   di
          impugnazione, esso e' rilevato  se  dedotto  con  specifico
          motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che  abbia
          statuito sulla competenza. 
                2.  Il  giudice  decide  sulla  competenza  prima  di
          provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari. 
                3. Il giudice, se dichiara la  propria  incompetenza,
          indica con ordinanza il giudice ritenuto competente. Quando
          la causa e' riassunta nei termini di cui  all'articolo  118
          davanti al giudice indicato  come  competente,  questi,  se
          ritiene  di  essere  a  sua  volta  incompetente,  richiede
          d'ufficio  il  regolamento  di  competenza   alle   sezioni
          riunite. 
                4. In pendenza  del  regolamento  di  competenza,  la
          richiesta di  eventuali  misure  cautelari  si  propone  al
          giudice indicato come competente nell'ordinanza di  cui  al
          comma 3, che decide in ogni  caso;  esse  perdono  la  loro
          efficacia  trenta  giorni   dopo   la   pubblicazione   del
          provvedimento che dichiara il  difetto  di  competenza  del
          giudice che le ha emanate. Le parti possono  riproporre  le
          domande cautelari al giudice competente.».