Art. 9 
 
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 del  regolamento
  (UE) n.  517/2014  in  materia  di  restrizioni  all'immissione  in
  commercio 
 
  1. Chiunque immette in commercio i prodotti  e  le  apparecchiature
elencati all'allegato III del regolamento (UE) n. 517/2014  con  data
di fabbricazione successiva a quella indicata nel medesimo  allegato,
e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o  con  l'ammenda  da
50.000,00 euro a 150.000,00 euro. 
  2. La sanzione di cui al comma 1, non si applica all'immissione  in
commercio di materiale militare e ai prodotti di cui all'articolo 11,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014. 
  3. Le imprese che forniscono  gas  fluorurati  a  effetto  serra  a
persone fisiche o imprese che non sono  in  possesso  del  pertinente
certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9  e
13 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018,  per
le attivita' di cui all'articolo 11,  paragrafo  4,  del  regolamento
(UE)  n.  517/2014,  indipendentemente  dalle  modalita'  di  vendita
utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria  da
1.000,00 euro a 50.000,00 euro. 
  4. Le persone fisiche o imprese che  acquistano  gas  fluorurati  a
effetto serra per le attivita' di cui all'articolo 11,  paragrafo  4,
del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente  dalle  modalita'
di vendita  utilizzata,  senza  essere  in  possesso  del  pertinente
certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9  e
13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018,  sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00  euro  a
50.000,00 euro. 
  5. Le imprese  che  forniscono  apparecchiature  non  ermeticamente
sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori
finali, indipendentemente  dalle  modalita'  di  vendita  utilizzata,
senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente di cui  all'articolo
16, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica
n.  146  del  2018,  sono  punite  con  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro. 
  6. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per  le
attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del  regolamento  (UE)
n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata,
che non inseriscono nella Banca Dati  di  cui  all'articolo  16,  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  146  del   2018   le
informazioni ivi previste al comma 2, sono  punite  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. 
  7. Le imprese  che  forniscono  apparecchiature  non  ermeticamente
sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori
finali, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata,  che
non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, le informazioni  ivi
previste al comma 3,  sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. 
 
          Note all'art. 9: 
 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo degli articoli 7, 8, 9 e 13  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018  si
          veda nelle note all'art. 8. 
              - Per il testo dell'art.  16  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si  veda  nelle
          note all'art. 6.