(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
                     Clausole di raffreddamento 
 
    1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a  principi
di  responsabilita',  correttezza,  buona  fede  e  trasparenza   dei
comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti. 
    2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il  primo  mese  del
negoziato relativo  alla  contrattazione  integrativa  le  parti  non
assumono iniziative unilaterali  ne'  procedono  ad  azioni  dirette;
compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere  l'accordo
nelle materie demandate. 
    3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto
le parti non assumono iniziative unilaterali  sulle  materie  oggetto
dello stesso.