Art. 9 Illustrazione delle modalita' di voto 1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private illustrano, in modo esaustivo e con linguaggio accessibile a tutti, i temi propri del quesito referendario, indicando le principali caratteristiche dell'elezione referendaria con particolare riferimento alle modalita' di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalita' di voto previste per gli elettori diversamente abili e per i malati intrasportabili.