Art. 9 
 
                Illustrazione delle modalita' di voto 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del  presente  provvedimento  le
emittenti radiofoniche e televisive nazionali private illustrano,  in
modo esaustivo e con linguaggio accessibile a tutti,  i  temi  propri
del quesito referendario,  indicando  le  principali  caratteristiche
dell'elezione referendaria con particolare riferimento alle modalita'
di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalita'  di  voto
previste  per  gli  elettori  diversamente  abili  e  per  i   malati
intrasportabili.