Art. 9 Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa 1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020». 2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020». ((2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole: «nel 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020, 2021 e 2022». 2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 2259-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come modificato dalla presente legge: «Art. 2259-bis (Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari). - 1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate fino all'anno 2020.» Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale), come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Norme transitorie). - 1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro il 31 dicembre 2020.» Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184 (Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2020, 2021 e 2022 mediante corresponsione nel 2020, 2021 e 2022 dell'assegno ivi previsto.» Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis) 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»