(Allegato 1-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                          Atti delle parti 
                    e degli ausiliari del giudice 
 
    1. Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le
memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi  altro
atto del processo, anche proveniente  dagli  ausiliari  del  giudice,
sono redatti in formato di  documento  informatico  sottoscritto  con
firma digitale conforme ai requisiti di cui all'art. 24 del CAD. 
    2. Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il deposito degli  atti
processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente  per  via
telematica. 
    3. Il deposito degli atti e dei documenti  di  cui  al  comma  1,
effettuato mediante  posta  elettronica  certificata,  e'  tempestivo
quando entro le ore 24 del giorno di scadenza e' generata la ricevuta
di  avvenuta   accettazione,   ove   il   deposito   risulti,   anche
successivamente, andato a buon fine  secondo  quanto  previsto  dalle
specifiche tecniche di cui all'art. 19. Se al  mittente  perviene  il
messaggio di mancata consegna della PEC di deposito,  l'attivita'  di
deposito deve essere ripetuta con il medesimo  contenuto  e  ai  fini
della rimessione in termini da parte  del  Giudice,  ove  la  mancata
consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve  essere
allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di
avvenuta accettazione generata tempestivamente. 
    4. Nei casi in cui il  codice  prevede  il  deposito  di  atti  o
documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda  in
Camera di consiglio, il deposito effettuato con modalita' telematiche
deve avvenire entro le ore 12,00 dell'ultimo giorno consentito. 
    5. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la
dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il  deposito
degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante  l'invio  di
piu' messaggi di  posta  elettronica  certificata.  In  tal  caso  il
deposito, ove andato a buon fine, si perfeziona  con  la  generazione
dell'ultima ricevuta di accettazione. Si applica la  disposizione  di
cui al secondo periodo del comma 3. 
    6. Nel caso in cui, per ragioni tecniche  o  per  la  particolare
dimensione del documento, il deposito non puo' avvenire mediante  PEC
ad  esso  puo'  procedersi  mediante  upload   attraverso   il   sito
istituzionale. In tal caso, ai fini  del  rispetto  dei  termini,  il
deposito  si  considera  perfezionato  all'atto  della  registrazione
dell'invio da parte del SIGA. 
    7. La protocollazione degli atti e dei documenti di cui al  comma
1,  attestata  da   un   successivo   messaggio   PEC   di   avvenuta
protocollazione, e' effettuata secondo le specifiche tecniche di  cui
all'art. 19. 
    8. Nel corso del giudizio, il  giudice  puo',  per  specifiche  e
motivate ragioni tecniche, ordinare  o  autorizzare  il  deposito  di
copia cartacea o su supporto informatico ovvero su  diverso  supporto
di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione  del
deposito in copia cartacea nell'indice del fascicolo. Con  le  stesse
modalita' si procede nei casi di produzione autorizzata di  documenti
ai sensi dell'art. 55, commi 7 e 8, del CPA nonche' nei casi  di  cui
all'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica  15
luglio 1988, n. 574, e nei casi di dispensa dal  deposito  telematico
di cui all'art. 136, comma 2, del CPA. 
    9. Nei casi di  oggettiva  impossibilita'  di  funzionamento  del
SIGA, attestata dal responsabile del  SIGA  secondo  quanto  previsto
dall'art. 7, comma 3, e nelle ipotesi di cui al comma 8, gli  atti  e
documenti  depositati  in  formato  cartaceo  sono  acquisiti   dalla
segreteria dell'ufficio giudiziario,  che,  salva  la  ricorrenza  di
ragioni tecniche ostative o di contrarie disposizioni del  Presidente
nei casi  di  cui  all'art.  136,  comma  2,  del  CPA,  provvede  ad
effettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico,
apponendo la firma digitale, ai sensi dell'art. 22 del CAD. 
    10. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo dei quali
non e' effettuata copia informatica per le ragioni di cui al comma  9
sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che  riporta  gli
elementi identificativi del procedimento  nel  cui  ambito  e'  stato
operato il  deposito.  Tale  fascicolo  forma  parte  integrante  del
fascicolo informatico ed e' formato e tenuto con le modalita' di  cui
all'art. 5 delle disposizioni di attuazione del CPA. 
    11. Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per il
deposito di cui al presente  articolo  sono  pubblicati  sul  portale
internet della giustizia amministrativa.