(Allegato 2-art. 9)
                               Art. 9. 
 
      Deposito degli atti digitali degli ausiliari del Giudice 
          e degli atti delle parti - art. 9 dell'Allegato 1 
 
    1. Il deposito degli atti  processuali  in  formato  digitale  da
parte degli ausiliari del giudice e delle  amministrazioni  pubbliche
alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori si effettua, nei
formati di cui all'articolo 12,  con  le  modalita'  descritte  dagli
articoli 7 e 8, utilizzando  gli  appositi  moduli  in  formato  PDF,
scaricabili dal sito istituzionale, in cui deve  essere  indicato  il
numero del ricorso introduttivo. 
    2. La Segreteria trasmette, con PEC, all'ausiliario del  Giudice,
le   credenziali   per   accedere   alle   informazioni    necessarie
all'espletamento delle funzioni assegnategli. Tali  credenziali  sono
generate automaticamente dal S.I.G.A. e associate in modo univoco  al
provvedimento giurisdizionale di assegnazione delle funzioni. 
    3. La parte privata, nei casi in cui e' autorizzata  a  stare  in
giudizio personalmente, procede al deposito del ricorso  introduttivo
e degli atti successivi al primo con le stesse modalita' di cui  agli
articoli 7 e 8. 
    4. Ai fini di cui al comma  3,  la  parte  deve  dotarsi  di  una
casella PEC, nonche' di firma  digitale.  Qualora  intenda  avvalersi
della  modalita'  di  deposito  tramite  upload,  nei  casi  di   cui
all'articolo 6, comma 8, la parte richiede le credenziali di  accesso
con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 12.