Art. 9 
 
 
              Requisiti reddituali del datore di lavoro 
 
  1.  L'ammissione  alla  procedura  di  emersione  e'   condizionata
all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro  persona
fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di  un  fatturato
risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o  dal  bilancio  di
esercizio precedente non  inferiore  a  30.000,00 euro  annui,  salvo
quanto previsto al comma 2. 
  2. Per la dichiarazione di emersione di un  lavoratore  addetto  al
lavoro domestico di sostegno al bisogno  familiare  o  all'assistenza
alla persona per se stessi o per componenti della  propria  famiglia,
ancorche' non conviventi, affetti da patologie o disabilito'  che  ne
limitino l'autosufficienza,  il  reddito  imponibile  del  datore  di
lavoro non puo' essere inferiore a 20.000,00 euro annui  in  caso  di
nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di  reddito,
ovvero non inferiore  a  27.000,00  euro  annui  in  caso  di  nucleo
familiare inteso come famiglia anagrafica composta da  piu'  soggetti
conviventi. Il coniuge ed i parenti entro  il secondo  grado  possono
concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. 
  3. Nella valutazione della capacita' economica del datore di lavoro
puo' essere presa in considerazione anche  la  disponibilita'  di  un
reddito esente da  dichiarazione  annuale  e/o  CU  (es:  assegno  di
invalidita'). Tale reddito deve comunque essere certificato. 
  4. In caso di dichiarazione di emersione presentata allo  Sportello
unico dal medesimo datore di lavoro  per  piu'  lavoratori,  ai  fini
della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2,  la
congruita' della capacita' economica del datore di lavoro in rapporto
al numero delle richieste presentate,  e'  valutata  dall'Ispettorato
territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8  dell'art.  30-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla
base dei contratti collettivi di lavoro indicati  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e  delle  tabelle  del  costo  medio
orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali  adottate  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  16  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  Nel caso in cui la capacita' economica del  datore  di  lavoro  non
risulti congrua in relazione alla totalita' delle istanze presentate,
le stesse possono essere accolte limitatamente ai  lavoratori  per  i
quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze,
i requisiti reddituali risultano congrui. 
  Per l'imprenditore  agricolo  possono  essere  valutati  anche  gli
indici di capacita' economica  di  tipo  analitico  risultanti  dalla
dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari  al
netto degli acquisti, o  dalla  dichiarazione  Irap  e  i  contributi
comunitari documentati dagli organismi erogatori. 
  5. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma  2  non  si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilita' che ne
limitano l'autosufficienza, il quale  effettua  la  dichiarazione  di
emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.