Art. 9 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono  con  le
sole  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.