Art. 9 
 
            Assistenza a persone e alunni con disabilita' 
 
  1. Durante la sospensione del servizio scolastico e  per  tutta  la
sua durata,  gli  enti  locali  possono  fornire,  tenuto  conto  del
personale disponibile,  anche  impiegato  presso  terzi  titolari  di
concessioni, convenzioni o  che  abbiano  sottoscritto  contratti  di
servizio con enti  locali  medesimi,  l'assistenza  agli  alunni  con
disabilita'   mediante   erogazione   di   prestazioni    individuali
domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle  attivita'
didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e
alla realizzazione delle azioni previste  all'articolo  3,  comma  1,
lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  8
marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  59  dell'8  marzo
2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati  a
tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste. 
  2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano  hanno
facolta' di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore  del
presente decreto, unita' speciali atte a  garantire  l'erogazione  di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie  a  domicilio  in  favore  di
persone con disabilita' che presentino condizione di fragilita' o  di
comorbilita' tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione
dei centri diurni per persone con disabilita'. 
  3. Alle disposizioni di cui al  presente  articolo  si  provvede  a
valere sulle risorse disponibili a legislazione  vigente  e  comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.