(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
 
    Entrambe le Parti si incontreranno periodicamente allo  scopo  di
rafforzare  la  collaborazione  e  facilitare  il  conseguimento   di
obiettivi scientifici comuni. 
    Entrambe le Parti  individueranno  periodicamente  una  serie  di
ambiti prioritari entro  i  quali  perseguire  obiettivi  scientifici
comuni. 
    Al fine di perseguire  i  summenzionati  obiettivi,  entrambe  le
Parti incoraggeranno le seguenti attivita': 
      a) organizzazione di scambi scientifici e tecnologici; 
      b) pianificazione di visite reciproche di  esperti  a  supporto
delle attivita' di ricerca e dello scambio di esperienze; 
      c) pianificazione e organizzazione di conferenze e seminari  su
temi scientifici e tecnologici; 
      d) elaborazione  congiunta  di  piani,  studi  e  attivita'  di
ricerca.