Articolo 9 Entrambe le Parti si incontreranno periodicamente allo scopo di rafforzare la collaborazione e facilitare il conseguimento di obiettivi scientifici comuni. Entrambe le Parti individueranno periodicamente una serie di ambiti prioritari entro i quali perseguire obiettivi scientifici comuni. Al fine di perseguire i summenzionati obiettivi, entrambe le Parti incoraggeranno le seguenti attivita': a) organizzazione di scambi scientifici e tecnologici; b) pianificazione di visite reciproche di esperti a supporto delle attivita' di ricerca e dello scambio di esperienze; c) pianificazione e organizzazione di conferenze e seminari su temi scientifici e tecnologici; d) elaborazione congiunta di piani, studi e attivita' di ricerca.