Art. 9. Procedure per il periodo a regime 1. L'operatore di accesso rende nota a tutti gli altri operatori e alla Autorita', con congruo anticipo, la propria capacita' di evasione delle richieste. Tale informazione si riferisce ad un periodo non inferiore a sei mesi, deve essere fornita a livello di singola area distrettuale ed espressa in un numero massimo di attivazioni mensili. Soluzioni alternative possono essere concordate tra le parti. 2. Al fine di facilitare le operazioni di evasione degli ordinativi, l'inoltro dei dati verra' effettuato per mezzo di un opportuno supporto informatico, secondo un formato concordato tra gli operatori e proposto dall'operatore d'accesso. 3. La capacita' di evasione degli ordinativi da parte dell'operatore di accesso e' posta a disposizione di tutti gli operatori richiedenti a condizioni eque, trasparenti, e non discriminatorie e proporzionali alle richieste stesse. 4. Al fine di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facolta', per ogni singolo periodo, di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso di richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacita' complessiva di espletamento degli ordinativi dell'operatore di accesso, la quota di richieste effettivamente evase per un operatore preselezionato sara' pari alla quantita' effettivamente presentata diminuita dell'ammontare percentuale dello scostamento dalla previsione. La capacita' produttiva residua verra' suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori.