Art. 9.
                  Procedure per il periodo a regime
    1.  L'operatore di accesso rende nota a tutti gli altri operatori
e  alla  Autorita',  con  congruo  anticipo,  la propria capacita' di
evasione  delle  richieste.  Tale  informazione  si  riferisce  ad un
periodo  non  inferiore  a sei mesi, deve essere fornita a livello di
singola  area  distrettuale  ed  espressa  in  un  numero  massimo di
attivazioni  mensili. Soluzioni alternative possono essere concordate
tra le parti.
    2.  Al  fine  di  facilitare  le  operazioni  di  evasione  degli
ordinativi,  l'inoltro  dei  dati  verra'  effettuato per mezzo di un
opportuno supporto informatico, secondo un formato concordato tra gli
operatori e proposto dall'operatore d'accesso.
    3.   La   capacita'   di   evasione  degli  ordinativi  da  parte
dell'operatore  di  accesso  e'  posta  a  disposizione  di tutti gli
operatori   richiedenti   a   condizioni  eque,  trasparenti,  e  non
discriminatorie e proporzionali alle richieste stesse.
    4.  Al  fine  di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali
nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facolta', per ogni singolo
periodo,  di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso
di  richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacita'
complessiva   di  espletamento  degli  ordinativi  dell'operatore  di
accesso,  la quota di richieste effettivamente evase per un operatore
preselezionato  sara'  pari  alla quantita' effettivamente presentata
diminuita   dell'ammontare   percentuale   dello   scostamento  dalla
previsione. La capacita' produttiva residua verra' suddivisa, in modo
proporzionale, a vantaggio degli altri operatori.