(Codice Penale-art. 9)
                               Art. 9. 
 
              (Delitto comune del cittadino all'estero) 
 
  Il cittadino,  che,  fuori  dei  casi  indicati  nei  due  articoli
precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale  la
legge italiana stabilisce la  pena  di  morte  o  l'ergastolo,  o  la
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e' punito secondo  la
legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.(5) 
 
  Se si tratta  di  delitto  per  il  quale  e'  stabilita  una  pena
restrittiva della liberta' personale di minore durata,  il  colpevole
e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a  istanza
o a querela della persona offesa. 
 
  Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti
di delitto commesso a danno delle Comunita'  europee,  di  uno  Stato
estero o di uno straniero, il colpevole e'  punito  a  richiesta  del
Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di  lui  non  sia
stata conceduta, ovvero non sia stata  accettata  dal  Governo  dello
Stato in cui egli ha commesso il delitto. 
 
  ((Nei casi preveduti dalle disposizioni  precedenti,  la  richiesta
del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela  della  persona
offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320,
321 e 346-bis)). 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".