Art. 9.
(Delitto comune del cittadino all'estero)
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli
precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la
legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e' punito secondo la
legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.(5)
Se si tratta di delitto per il quale e' stabilita una pena
restrittiva della liberta' personale di minore durata, il colpevole
e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza
o a querela della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti
di delitto commesso a danno delle Comunita' europee, di uno Stato
estero o di uno straniero, il colpevole e' punito a richiesta del
Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia
stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello
Stato in cui egli ha commesso il delitto.
((Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta
del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona
offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320,
321 e 346-bis)).
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".