Articolo 90
                          Scoperte fortuite

   1.  Chi  scopre  fortuitamente  cose  immobili  o  mobili indicate
nell'articolo   10   ne   fa   denuncia  entro  ventiquattro  ore  al
soprintendente   o   al  sindaco  ovvero  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza   e   provvede   alla  conservazione  temporanea  di  esse,
lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
   2.  Ove  si  tratti  di  cose  mobili  delle  quali  non  si possa
altrimenti  assicurare  la  custodia,  lo  scopritore  ha facolta' di
rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino
alla  visita  dell'autorita'  competente  e, ove occorra, di chiedere
l'ausilio della forza pubblica.
   3.  Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1
e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
   4.  Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate
dal Ministero.