Art. 90. 
                        Revisione del prezzo 
  1. La revisione del  prezzo  forfetario  di  vendita  di  pacchetto
turistico convenuto dalle parti e'  ammessa  solo  quando  sia  stata
espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione  delle
modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del  costo  del
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle  di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti  o  negli  aeroporti,  del
tasso di  cambio  applicato.  I  costi  devono  essere  adeguatamente
documentati dal venditore. 
  2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al
dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare. 
  3. Quando l'aumento del prezzo supera  la  percentuale  di  cui  al
comma 2, l'acquirente puo' recedere dal  contratto,  previo  rimborso
delle somme gia' versate alla controparte. 
  4. Il prezzo non puo' in  ogni  caso  essere  aumentato  nei  venti
giorni che precedono la partenza.