ART. 90
                          (norme sanitarie)

   1.  Le  attivita'  di  cui  agli  articoli  87,  88  e 89 lasciano
impregiudicata  l'attuazione  delle  norme  sanitarie  relative  alla
classificzione  delle  zone  di  produzione  e  di  stabulazione  dei
molluschi  bivalvi  vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 530.