Art. 90. 
                   Vendita in esercizi commerciali 
  1. La vendita al dettaglio e all'ingrosso dei medicinali veterinari
ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso  esterno,  nonche'
dei   medicinali   veterinari   destinati   ad   essere    utilizzati
esclusivamente per i pesci di acquario, gli uccelli da  gabbia  e  da
voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i  furetti,
i conigli da compagnia ed i piccoli roditori, puo' essere  effettuata
anche negli esercizi commerciali rientranti  nella  relativa  tabella
merceologica  purche'  non  sia  previsto  obbligo  di   prescrizione
medico-veterinaria. 
  2. Gli esercizi di cui al comma 1 si approvvigionano  dei  predetti
medicinali  dai  fabbricanti  titolari  di  AIC   e   dai   grossisti
autorizzati ai sensi dell'articolo 66.